Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19221 del 13/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19221 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PEDRETTI GIOVANNI nato il 09/09/1957 a PIANICO

avverso la sentenza del 27/10/2015 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 13/07/2017

Ritenuto che, con sentenza del 27 ottobre 2015, la Corte di appello di Brescia
ha confermato la sentenza con la quale il precedente 20 febbraio 2015 il
Tribunale di Bergamo aveva dichiarato la penale responsabilità di Pedretti
Giovanni in relazione alla imputazione di cui in epigrafe e lo aveva, pertanto,
condannato alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione, oltre alle pene
accessorie;
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il prevenuto

Considerato che il ricorso è inammissibile;
che le censure rivolte nei confronti della sentenza impugnata attengono tutte
alla ricostruzione del fatto siccome operata dai giudici del merito;
che tali censure, laddove la ricostruzione in questione non sia, come non è nel
caso che interessa, viziata da manifesta illogicità, non possono formare
oggetto di ricorso di fronte a questa Corte in quanto esulanti rispetto alle
tipologie impugnatorie individuate dall’art. 606 cod. proc. pen.;
che il ricorso deve perciò essere dichiarati inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in €
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017
Il Consiglierq estensore

deducendo il vizio di motivazione della sentenza impugnata.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA