Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19220 del 13/07/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19220 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MOIA MASSIMO nato il 12/05/1961 a MANERBIO

avverso la sentenza del 07/06/2016 del TRIBUNALE di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 13/07/2017

Ritenuto che con sentenza del 7 giugno 2016 il Tribunale di Brescia ha
condannato Moia Massimo alla pena di € 1000,00 di ammenda, oltre il
pagamento delle spese processuali, avendolo ritenuto responsabile del reato
di cui in epigrafe;
che avverso detta sentenza ha proposto appello il Mola, assistita dall’Avv.
Fausto Pasotti, del foro di Brescia, deducendo la esorbitanza della pena
inflitta.

del ricorrente alla pena dell’ammenda, essa non è suscettibile di appello ma
solamente di ricorso per cassazione;
che, pertanto, in ossequio al principio del favor impugnationis, il ricorso
proposto dall’imputato, ancorché formalmente indicato come atto di appello,
deve essere convertito in ricorso per cassazione;
che il predetto ricorso risulta essere sottoscritto dalla Avv. Fauso Pasotti,
che non è risultato essere, alla data di deposito dell’atto in questione, abilitato
all’esercizio della professione dinanzi alle giurisdizioni superiori;
che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non
iscritto nell’albo speciale determina, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen.,
l’inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato
convertito in questo mezzo l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte
(Corte di cassazione, sezione III penale, 4 dicembre 2013, n. 48492);
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto
della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché
rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la
parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso
consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente
fissata in € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017
Il Consiglier estensore

il Presid

Considerato che, disponendo la sentenza impugnata la sola condanna

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