Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1922 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1922 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BOCCADAMO ANTONIO N. IL 15/11/1969
avverso la sentenza n. 1072/2011 TRIBUNALE di BRINDISI, del
O*02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 29/11/2012

OSSERVA
Boccadamo Antonio ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa, ex art 444
cpp, dal Tribunale di Brindisi in data 7-2-12, per il reato di cui all’art 334 cp ,
accertato in Brindisi il 21-9-10.
Il ricorrente lamenta mancanza di motivazione in ordine alle possibili cause di
buona fede demolito dall’imputato poiché il vincolo reale si era inutilmente
protratto per molto tempo.
Il ricorso va dichiarato inammissibile poiché la doglianza formulata non rientra nel
numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di
valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del
giudice di merito ,le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione
ove siano sorrette da motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto
dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum . Nel caso
di specie, la motivazione del giudice è del tutto coerente con le linee concettuali
proprie dell’apparato giustificativo inerente ad una sentenza ex art 444 cpp ,
avendo il giudice dato atto dell’insussistenza delle condizioni per addivenire ad una
sentenza di proscioglimento ex art 129 cpp .
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 , determinata in
considerazione della natura del provvedimento impugnato , in favore della Cassa
delle ammende

PQM
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 29-11-12.

esclusione della responsabilità, adducendo che il veicolo in sequestro era stato in

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