Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19218 del 13/07/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19218 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STEFANI EUGENIO nato il 11/05/1932 a VISANO

avverso la sentenza del 09/05/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 13/07/2017

Ritenuto che, con sentenza del 9 maggio 2016, la Corte di appello di Brescia
ha confermato la sentenza con la quale il precedente 5 ottobre 2015 il
Tribunale di Brescia aveva dichiarato la penale responsabilità di Stefani
Eugenio in relazione alla imputazione di cui in epigrafe e lo aveva, pertanto,
condannato, ritenuta la continuazione fra i reati contestati, alla pena di mesi
2 e giorni 10 di reclusione ed euro 150,00 di multa;
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il prevenuto

che in particolare il ricorrente ha censurato la motivazione della sentenza
impugnata nella parte in cui è stata ritenuta esaustiva la prova degli avvenuti
pagamenti delle retribuzioni ai dipendenti attraverso la produzione del modelli
DM 10.

Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo di impugnazione è manifestamente infondato, avendo in svariate
occasioni la Corte affermato la adeguatezza probatoria dell’esame dei modelli
DM 10 al fine di provare l’avvenuta corresponsione delle retribuzioni, in
relazione alle quali sarebbe stato necessario versare le contribuzioni
previdenziali ed assistenziali, ai propri dipendenti (Corte di cassazione,
Sezione III penale, 10 ottobre 2016, n.42715);
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017
Il Consiglie re estensore
.._

il Presi

deducendo la violazione di legge;

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