Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19218 del 09/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 19218 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FERRILLI LORENZO N. IL 22/06/1967
avverso la sentenza n. 1058/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 28/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 09/04/2014

d’A

,

l
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Francesco Salzano,
ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato brio, il quale si riporta al ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Ferrilli Lorenzo è stato condannato a sette mesi di reclusione per i

reati di cui agli articoli 582, 583 e 612 del codice penale, commessi in

L’Aquila, rideterminata la pena in mesi tre di reclusione, ha confermato
nel resto la sentenza di condanna.
2.

Il Ferrilli propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
a.

nullità della sentenza per omessa notificazione al difensore
avvocato Maurizio Cora del decreto di citazione; l’imputato
lamenta che la corte d’appello abbia notificato il decreto di
citazione a giudizio solo al co-difensore avvocato brio.

b. Nullità della sentenza per omessa notificazione all’imputato
del decreto di citazione; si contesta che la notifica sia
avvenuta non al domicilio eletto presso l’avvocato brio, ma
nella residenza dell’imputato e che ciò sia causa di nullità
anche se, nel caso di specie, la notifica è regolarmente andata
a buon fine.
c.

Contraddittorietà ed illogicità della motivazione laddove il
giudice di appello rigetta l’eccezione di errata valutazione delle
risultanze probatorie con riferimento alla dedotta divergenza
fra la narrazione dei fatti resa in querela dal soggetto passivo
e quella resa in udienza nel corso della sua deposizione;
secondo il ricorrente la motivazione sarebbe illogica
considerando che dalla lettura della querela era stata
formulata l’imputazione anche in ordine all’articolo 610 del
codice penale, per la quale il gip di Teramo aveva disposto
l’archiviazione.

d. Contraddittorietà

ed

illogicità

della

riferimento all’eccepita violazione del

motivazione

con

ne bis in idem;

a

specificazione di tale motivo di ricorso, la difesa osserva
esclusivamente quanto segue:

“La corte d’appello ha

totalmente omesso di considerare che si trattava dei

danno di Daniele Gabriele, dal tribunale di Teramo. La corte d’appello de

rIn

r

i

medesimi fatti, con tutte le conseguenze in ordine al bis in
idem”.
e. Contraddittorietà

ed

illogicità

della

motivazione con

riferimento alla diagnosi riportata nei certificati medici prodotti
dalla persona offesa, in relazione alle fotografie dalla stessa
prodotta, alla diagnosi riportata nel primo certificato medico
redatto dal pronto soccorso dell’ospedale di Teramo ed alla

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è innanzitutto inammissibile per la sua
genericità, non essendo indicata la norma di legge asseritamente
violata; in ogni caso è manifestamente infondato, essendo principio
ormai consolidato che L’omessa notifica dell’avviso della data fissata
per il giudizio d’appello ad uno dei due difensori di fiducia
dell’imputato comporta una nullità a regime intermedio che, non
attenendo alla fase del giudizio, bensì a quella degli atti preliminari,
deve essere eccepita, in analogia a quanto previsto per il
procedimento di primo grado dall’art. 180 cod. proc. pen., prima
della deliberazione della sentenza (Sez. 2, n. 44363 del 26/11/2010,
D’Aria, Rv. 249184). Nel caso di specie, l’imputato non solo non ha
dato prova di avere tempestivamente eccepito tale nullità, ma appare
addirittura riconoscere che non vi sia stata alcuna tempestiva
deduzione.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato,
considerato che per giurisprudenza consolidata di questa corte, cui
questo collegio aderisce, la notificazione effettuata presso la
residenza dell’imputato, anziché al domicilio eletto, non determina
una nullità assoluta, se la notifica sia stata comunque idonea a
determinare l’effettiva conoscenza dell’atto notificato (Sez. 6, n.
3895 del 04/12/2008, Alberti, Rv. 242641); nella specie, è lo stesso
imputato a riconoscere che la notifica è andata regolarmente a buon
fine (pagina 5 del ricorso).
3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile sia per la sua genericità, sia
perché la querela trova ingresso nel fascicolo del dibattimento solo ai
fini di verifica della condizione di procedibilità e non è invece

documentazione sanitaria prodotta dalla parte civile.

,

utilizzabile a fini probatori (Sez. 5, n. 17680 del 24/03/2011,
Guidone, Rv. 250190); inoltre, la decisione dell’accusa sulla
qualificazione giuridica dei fatti emergenti dalla querela non può
comportare alcuna conseguenza sulle valutazioni condotte dal
giudice.
4. Il quarto motivo di ricorso è assolutamente generico ed apodittico,
come emerge in modo pacifico dalle due righe di esposizione delle

5. Il quinto motivo di ricorso, infine, è generico ed in fatto,
contenendo l’espressione di un giudizio, peraltro non suffragato da
alcuna valida argomentazione.
6. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla
declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché
(trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa
emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007,
Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare
in Euro 1.000,00.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 9.04.2014

ragioni di doglianza, testualmente riportate in premessa sub d).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA