Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19217 del 13/07/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19217 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COLLINI ANTONIO nato il 08/10/1947 a GARGNANO
POLLINI CATERINA nato il 03/07/1947 a GARGNANO

avverso la sentenza del 10/10/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 13/07/2017

Ritenuto che, con sentenza del 10 ottobre 2016, la Corte di appello di Brescia
ha solo parzialmente confermato la sentenza con la quale il precedente 10
febbraio 2016 il Tribunale di Brescia aveva dichiarato la penale responsabilità
di Collini Antonio e di Pollini Caterina in relazione alla imputazione di cui in
epigrafe e li aveva, pertanto, condannati, concesse le circostanze attenuanti
generiche, alla pena di mesi 1 di arresto ed euro 4000,00 di ammenda;
che la Corte territoriale, nel riformare la sentenza di primo grado, ha

una porzione della imputazione loro contesta, essendo stato rilasciato per
essa il permesso a costruire in sanatoria, ed ha, pertanto, ridotto la sanzione
loro irrogata portandola a giorni 20 di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda;
che avverso detta sentenza hanno interposto ricorso per cassazione i
prevenuti deducendo l’intervenuta estinzione del reato a seguito del rilascio
del permesso a costruire in sanatoria ed in subordine la non punibilità del
fatto a sensi dell’art. 131-bis cod. pen.

Considerato che i ricorsi sono inammissibile;
che, con riferimento all’avvenuto rilascio del permesso a costruire in
sanatoria, correttamente la Corte territoriale ne ha tenuto conto entro i limiti
in cui lo stesso è stato rilasciato, cioè con esclusivo riferimento alla
realizzazione di un vano interrato, rimanendo, tuttavia impregiudicata la
affermazione della responsabilità penale dei due prevenuti in relazione alle
restanti opere edilizie dai medesimi abusivamente realizzate;
che, relativamente alla qualificazione del fatto come di particolare tenuità ai
sensi dell’art. 131.bis cod. pen. deve rilevarsi che sul punto si è
espressamente pronunziata la Corte territoriale escludendo che, stante
l’imponenza delle opere realizzate e la loro natura, doveva escludersi la
particolare modestia della offensività della condotta tenuta dai ricorrenti;
che tale pronunzia, caratterizzata da congruità logica ed adeguatezza
giuridica, non è suscettibile di formare oggetto di riesame di fronte a questa
Corte di legittimità;
che i ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità dei ricorsi consegue, a

dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati in relazione ad

norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in €
2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 ciascuno in favore della

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017
Il Consigliere es nsore

Cassa delle ammende.

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