Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19217 del 09/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19217 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VALLUZZI DONATO N. IL 09/11/1976
avverso la sentenza n. 10/2011 TRIBUNALE di MATERA, del
14/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la arte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 09/04/2014

i

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Francesco Salzano,
ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Lo Sasso, il quale si riporta al
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Valluzzi Donato è imputato dei reati di cui agli articoli 594 e 582

Rita e, colpendola con uno schiaffo al volto, ne cagionava lesioni
personali guaribili in giorni 7. Il giudice di pace di San Mauro Forte lo
dichiarava colpevole dei reati ascritti e lo condannava alla pena di
giustizia ed al risarcimento del danno.
2.

Il tribunale di Matera, quale giudice di appello, confermava

integralmente la decisione di primo grado, respingendo uno per uno tutti
i motivi di impugnazione.
3.

Valluzzi Donato propone un ricorso per cassazione in cui, dopo

avere riportato dettagliatamente tutti i motivi di appello, ripropone le
medesime questioni già sollevate davanti al giudice dell’impugnazione,
che così possono essere riassunte (cfr. pagina uno del ricorso):
a. violazione di legge per erronea applicazione degli articoli 29,
commi 7 e 8, e 32 del decreto legislativo 274 del 2000, degli
articoli 190 e 192 del codice di procedura penale, con
riferimento agli articoli 24 e 111 della costituzione, per
mancata assunzione di una prova decisiva richiesta;
b. difetto e omessa motivazione su punti essenziali delle censure
elevate in appello a supporto della ritenuta esclusione di
responsabilità in capo all’imputato;
c.

vizio logico di motivazione rilevabile dal testo della sentenza
impugnata, relativamente alla ritenuta responsabilità in capo
all’imputato;

d. violazione degli articoli 112 e 113 del codice di procedura
civile in relazione agli articoli 74, 76 e 185 del codice penale,
nonché 585 del codice di procedura penale, inerenti le
statuizioni civili; illogicità, irragionevolezza e difetto assoluto
di motivazione.

del codice penale perché offendeva l’onore e il decoro di abbate Anna

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto ripropone, senza introdurre
elementi di novità, gli stessi motivi già disattesi dal tribunale di Matera
con motivazione congrua, logica, approfondita e conforme alla
giurisprudenza di questa corte, puntualmente citata, mentre il ricorso si
basa su valutazioni di merito (peraltro non consentite in sede di
legittimità) genericamente espresse e su interpretazioni in diritto non

normativo.
2. I motivi che deducono vizi motivazionali, dunque, costituiscono,
con tutta evidenza, reiterazione delle difese di merito già disattese dai
Giudici di appello, oltre che censure in punto di fatto della sentenza
impugnata, inerendo esclusivamente alla valutazione degli elementi di
prova ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a giustificare la
decisione, cioè ad attività che rientrano nel potere discrezionale del
giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di
legittimità se sorretto, come nel caso in esame, da adeguata e congrua
motivazione esente da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 42595 del
27/10/2009, Errico).
3. Quanto ai profili in diritto, essi sono manifestamente infondati per le
ragioni già indicate nella sentenza del tribunale di Matera, che ha
correttamente indicato

i

precedenti in diritto che questa corte

condivide e pertanto conferma sia in ordine allo svolgimento
processuale davanti al giudice di pace, sia in ordine alla utilizzabilità
delle dichiarazioni rese dalla persona offesa che ha assistito al
dibattimento (tra le più recenti si vedano Sez. 6, n. 21784 del
10/03/2010, Cocchi, Rv. 247107; Sez. 5, Sentenza n. 21886 del
09/04/2010, Rv. 247312), sia, infine, sulla revoca dei testi di accusa
precedentemente ammessi e sulle statuizioni di carattere civile.
4.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla
declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché
(trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa
emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 – dep.
24/09/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della
cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo
determinare in Euro 1.000,00.

2

suffragate da alcuna pronuncia di Cassazione, né giustificate dal dato

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9/04/2014

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