Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19216 del 13/07/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19216 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CANTORE LEONARDO nato il 11/06/1946 a GINOSA

avverso la sentenza del 14/09/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 13/07/2017

Ritenuto che, con sentenza del 14 settembre 2016 la Corte di appello di
Brescia ha solo parzialmente confermato la precedente decisione con la quale
in data 26 marzo 2014 il Tribunale di Mantova aveva dichiarato la penale
responsabilità di Cantore Leonardo in relazione alla imputazione di cui in
epigrafe e lo aveva, pertanto, condannato alla pena di giustizia;
che nel riformare la sentenza impugnata la Corte territoriale ha ridotto la pena
inflitta, escludendo l’aumento di essa per effetto della continuazione,

che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Cantore
deducendo il vizio di motivazione della sentenza emessa a suo carico per non
avere la Corte territoriale prosciolto il medesimo ai sensi dell’art. 129 cod.
proc. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il ricorso proposto è sostanzialmente privo di motivi di impugnazione,
essendosi il ricorrente limitato, senza alcuna effettiva specificità a dedurre il
fatto che la sentenza della Corte territoriale sarebbe priva di adeguata
motivazione, senza tuttavia specificare quali punti sottoposti alla sua
attenzione in sede di gravame non sono stati oggetto di adeguata risposta;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in €
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017
Il Consigli re estensore

portandola a anni 1 e mesi 2 di reclusione;

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