Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19215 del 13/07/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19215 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IMPIERI GIUSEPPE nato il 18/03/1963 a BELVEDERE MARITTIMO

avverso la sentenza del 19/01/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 13/07/2017

Ritenuto che, con sentenza del 19 gennaio 2017, la Corte di appello di Torino
ha confermato, quanto alla affermazione della sua penale responsabilità, la
sentenza con la quale il precedente 31 marzo 2016 il Tribunale di Aosta aveva
condannato Impieri Giuseppe alla pena di giustizia avendolo riconosciuto
colpevole della imputazione di cui in epigrafe;
che nel riformare la sentenza impugnata la Corte territoriale aveva concesso
all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non

che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione l’imputati,
deducendo il vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che, via prioritaria rispetto ad ogni altra considerazione, va rilevato che, con
nota da lui personalmente sottoscritta, il ricorrenti in data 16 giugno 2017 ha
dichiarato espressamente di rinunziare al ricorso;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C
500,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017

1

Il Consig ere estensore

menzione;

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