Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19215 del 04/04/2014
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19215 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MENI CLAUDIA N. IL 13/07/1948 parte offesa nel procedimento
c/
SEBASTIANI SIMONE N. IL 10/11/1983
avverso la sentenza n. 214/2009 GIUDICE DI PACE di PONTEDERA,
del 30/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/04/2014 la
Consigliere Dott. PIERO SAVANI
Ge ierale in persona del Dott.
Udito il Procuratore
fr
che ha concluso per
Udito, per la p e civile, l’Avv
Data Udienza: 04/04/2014
IN FATTO E DIRITTO
MENI Claudia, persona offesa nel procedimento per percosse, ingiurie e minacce a carico di
SEBASTIANI Simone, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 30
novembre 2012 dal Giudice di pace di Pontedera che aveva assolto l’imputato dai delitti lui ascritti e condannato la querelante alla rifusione delle spese processuali, nonché al risarcimento
del danno a favore del querelato.
Deduce violazione di legge e difetto di motivazione sul ricorrere degli estremi per la condanna ai
danni ed alle spese.
Il ricorso è inammissibile essendo stato proposto e sottoscritto dalla parte offesa personalmente.
Osserva il Collegio che é pacifico il principio che la disposizione di cui alla prima parte dell’art.
613, comma 1, C.P.P., secondo la quale, in deroga alla regola generale della necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell’albo speciale, è consentito alla parte di sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione, è applicabile esclusivamente nei confronti dell’imputato perché
detta disposizione «non è attributiva alle altre parti processuali del potere di ricorrere personalmente per Cassazione, ma è invece meramente ricognitiva della facoltà di proposizione personale
della impugnazione, che la norma dell’art. 571, comma 1, riconosce al solo imputato, in deroga
alla regola generale della necessità della rappresentanza tecnica (Sez. Un., 21 giugno 2000 n. 19,
Adragna, m. 216336; Sez. Un., 27 giugno 2001 n. 34535, Petrantoni, m. 219613; Sez. V, 26
maggio 2004 n. 37418, p.c. Penna in proc. Mafai e altro). La persona offesa dal reato non può
quindi sottoscrivere personalmente il ricorso essendo tale diritto attribuito dall’art. 571 esclusivamente all’imputato» (S.U. sentenza n.. 47473 del 27/09/2007, dep. 20/12/2007, Lo Mauro).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Ror il 4 aprile 2014.