Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19214 del 13/07/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19214 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VULLO MARIANO GIACOMO nato il 16/07/1990 a PALERMO

avverso la sentenza del 21/12/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 13/07/2017

Ritenuto che, con sentenza del 21 dicembre 2016, la Corte di appello di
Palermo ha confermato la sentenza con la quale il precedente 7 ottobre 2015
il Tribunale di Palermo, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato Vullo
Mariano Giacomo responsabile quanto alla imputazione di cui in epigrafe e lo
aveva, pertanto, condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro
6.800,00 di multa;
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Vullo,

carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla
determinazione della pena.

Considerato che il ricorso è inammissibile;
che la pena irrogata a carico del prevenuto è stata contenuta in sede di merito
entro il minimo edittale, e su di essa è stata apportata in misura corretta la
riduzione prevista per la scelta del rito, di tal che essa non necessitava di
alcuna specifica motivazione;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017
Il Consigliere estensore

il Preside

articolando un unico motivo di impugnazione con il quale ha dedotto la

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