Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19214 del 07/05/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19214 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VOICU RAZVAN ROMULUS (OBBL. DIMORA) N. IL 16/11/1985
avverso la sentenza n. 12/2015 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
09/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
ltrtié/sentite le conclusioni del PG Dott. 1)2 0,44 44o j/fro
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Data Udienza: 07/05/2015

Ritenuto in fatto e diritto
1.Voicu Razvan Romulus, tramite il difensore di fiducia impugna la sentenza con la
quale la Corte di Appello di Napoli ha disposto la consegna del ricorrente alle
competenti autorità dello Stato dell’Austria. Tanto in esecuzione del mandato di
arresto europeo emesso dal Procuratore della Repubblica di Graz in forza della
ordinanza di arresto resa su autorizzazione del Tribunale il 28/1/2015 dalla
medesima Procura in relazione a dieci reati di furto, consumati o tentati, aggravati
dalla violenza sulle cose, commessi in Austria tra il 21 il 22 marzo 2014.

2. Si lamenta, nel ricorso, violazione di legge e difetto di motivazione in relazione
agli artt. 6, comma IV, e 17, comma IV, legge 69/05.
Si evidenzia al fine come nella sentenza impugnata vi sia un richiamo meramente
teorico ai principi espressi da questa Corte nel valutare i gravi indizi posti a
fondamento di un MAE processuale, legato ad una ordinanza cautelare.
Nella sostanza, tuttavia, la motivazione sul punto è meramente apparente .
Mancherebbe, infatti, ogni verifica delle fonti di prova poste a fondamento della
ordinanza cautelare, al più riscontrabili solo per due episodi ( descritti ai punti due e
dieci) e limitatamente al DNA del Voicu, ritrovato su una bottiglietta di acqua
mezza vuota rinvenuta sul luogo teatro della esecuzione di uno dei furti.
Mancherebbe, per contro, ogni verifica sulle fonti di prova dirette a confermare la
riconducibilità degli episodi ad un unico soggetto e da qui il collegamento di tutti i
fatti al ricorrente.
Nel provvedimento, in particolare, risultano puntualmente indicati i beni oggetto dei
furti, tentato o consumato ; nessun riferimento si rinviene, per contro, alle
circostanze di commissione dei fatti , il luogo di esecuzione, il ruolo assunto dal
ricorrente.
3. Il ricorso riposa su doglianze infondate. Si impone, dunque, la reiezione del
gravame.
4. In linea con quanto osservato nel ricorso, in tema di mandato di arresto europeo,
la sussistenza dei gravi indizi cui è subordinata, ex art. 17, comma quarto, legge n.
69 del 2005, la consegna della persona ricercata richiede che il mandato di arresto
sia fondato su un compendio indiziario ritenuto dall’Autorità Giudiziaria emittente
seriamente evocativo di un fatto reato commesso dalla persona di cui si chiede la
consegna.
Non è necessario che il mandato di arresto contenga una elaborazione dei dati
fattuali che porti alla conclusione della gravità indiziaria; è necessario e sufficiente,
piuttosto, che le fonti di prova relative all’attività criminosa ed al coinvolgimento
della persona richiesta – emergenti dal contenuto intrinseco del mandato o,
comunque, dall’attività supplementare inviata dall’autorità emittente – siano
astrattamente idonee a fondare la gravità indiziaria sia pure con la sola indicazione
delle evidenze fattuali a suo carico.
Resta, dunque, estranea al perimetro di verifica di pertinenza della
torità
giudiziaria del paese destinatario della richiesta la valutazione in concreto portato
indiziario delle emergenze fattuali e delle relative fonti di riferimento, riservata,
all’autorità giudiziaria del paese emittente ( tra i diversi arresti in tale senso , cfr da
ultimo Sez. 6, n. 44911 del 06/11/2013 – dep. 07/11/2013, P.G. in proc.
Stoyanov, Rv. 257466).
5. La Corte distrettuale, diversamente da quanto indicato in ricorso, con
motivazione succinta ma coerente al dato offerto dal mandato di arresto e dalla
ordinanza cautelare posta a fondamento dello stesso, ha fatto buon governo dei
principi sopra esposti. Il tutto a fronte di una documentazione, quella trasmessa a
sostegno della chiesta consegna, che non soffre di vuoti decisivi quanto alla
puntuale rappresentazione dei fatti ascritti al ricorrente.
5.1. In particolare, e del resto in linea con quanto confermato nel corpo dello stesso
gravame, è pacifica l’indicazione nel mandato e nella ordinanza cautelare delle

c2a

6. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui al comma V dell’art. 22 Legge
69/05.
Così deciso il 7 maggio 2015
Il Consigliere estensore
Il Presidente

emergenze di fatto e delle rispettive fonti attestanti il substrato probatorio di
riferimento per due dei fatti oggetto della imputazione cautelare. Segnatamente, il
guanto riferito alla disponibilità del ricorrente in forza di una dichiarazione
testimoniale per l’imputazione sub 2; la bottiglietta recante tracce del DNA del
Voicu , quanto al fatto sub 10.
5.2. Si tratta, all’evidenza, di emergenze fattuali, puntualmente individuate quanto
alle relative fonti di riferimento, destinate a sorreggere il giudizio sulla gravità
indiziaria nei termini sopra rassegnati, in termini inequivocabili per i due citati
episodi; e, del resto, sotto questo versante, il ricorso manca di una critica, specifica
e mirata, sul portato di tali dati nell’ottica della riferibilità dei fatti suddetti al
ricorrente.
5.3. Al contempo, sul piano logico, si tratta di elementi che completano, in termini
di positiva esaustività, i poteri di verifica anche con riferimento agli altri episodi di
furto, consumato e tentato, contestati al ricorrente. Tanto in ragione della
sostanziale contiguità spazio – temporale che connota la serialità dei fatti in
disamina siccome complessivamente emergente dalla lettura del dato documentale
trasmesso a supporto della consegna rivendicata con il mandato che occupa.

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