Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19214 del 04/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19214 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPINELLI SERGIO N. IL 26/10/1980
avverso la sentenza n. 4055/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
04/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PIERO SAVANI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. C L 2.61
che ha concluso per j (

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Udita, per la page civile,PAvv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 04/04/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data
8 marzo 2010 dal locale Tribunale, Sezione distaccata di Pozzuoli, appellata da SPINELLI Sergio, che l’aveva dichiarato responsabile dei delitti di lesioni personali, aggravate ex art. 61 n. 1,
c.p., e con esclusione dell’aggravante ex art. 585 c.p., per l’uso di arma, nonché di minaccia grave, commessi il 18 febbraio 2007, in relazione ai quali i giudici del merito avevano irrogato al
prevenuto due distinte pene, di mesi tre di reclusione per il delitto di lesioni, e di mesi due di reclusione per le minacce, con applicazione delle attenuanti generiche.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità,
affermata sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa e di un teste non affidabile perché
strettamente collegato alla persona offesa, trattandosi dell’allora sua fidanzata, ora moglie; in sede di conclusioni ha lamentato l’incongruità del trattamento sanzionatorio, anche per la mancata
applicazione dell’art. 81 cpv. c.p.
Osserva il Collegio che le censure prospettate con il ricorso, quanto al merito, non sono ammissibili, in quanto tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione
del fatto ed all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi all’esclusiva competenza del giudice di merito e già adeguatamente valutati sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello.
Nel caso in esame, difatti, entrambe le pronunce hanno ineccepibilmente osservato che la prova
del fatto ascritto all’imputato riposava nella testimonianza della persona offesa, la cui credibilità
è adeguatamente argomentata, e nel sostegno a questa che poteva trarsi sia dalla testimonianza di
persona che aveva assistito allo svolgersi dei fatti, sia dalla documentazione medica relativa alle
lesioni, del tutto compatibili con la dinamica dell’aggressione come prospettata dalla persona offesa.
La sentenza impugnata non è dunque sindacabile in questa sede perché la Corte di cassazione
non deve condividere o sindacare la decisione, ma verificare se la sua giustificazione sia, come
nel caso in esame, sorretta da validi elementi dimostrativi e non abbia trascurato elementi in astratto decisivi, sia compatibile con il senso comune e, data come valida la premessa in fatto, sia
logica: insomma, se sia esauriente e plausibile.
Quanto al trattamento sanzionatorio, rilevata l’assoluta genericità della doglianza concernente la
mancata applicazione dell’art. 81 cpv. c.p., in ordine alla quale la Corte di merito ha adeguatamente motivato senza vizi di logica consequenzialità, osserva il Collegio che il ricorso propone
anche, seppur sotto profili diversi, una questione in tema di misura della pena della quale questa
Corte deve tener conto, apparendo illegittima quella applicata per il delitto di cui al capo b),
mentre quanto al delitto di lesioni, i giudici del merito, seppur sia stata esclusa con dizione generica l’aggravante ex art. 585 c.p., l’hanno, all’evidenza, esclusa solo in relazione all’uso di arma,
ma non con riferimento ai futili motivi (artt. 585-577 , n.4, in relazione all’art. 61, n. 1 c.p.) così
che, pur con applicazione di attenuanti generiche, il delitto non rientra nella competenza del
Giudice di pace e rimane punibile con la pena di reclusione, in concreto legittimamente applicata.
Diversamente deve concludersi per il delitto di minaccia grave che è stato sanzionato con la reclusione, nonostante l’applicazione delle attenuanti generiche in concreto incidenti sulla pena,
come risulta dalla sentenza del Tribunale; i giudici del merito non hanno considerato che
l’effettiva operatività delle attenuanti generiche, quale ritenuta dal primo giudice, avrebbe reso
inapplicabile la pena prevista dalla legge per l’ipotesi aggravata, di cui al secondo comma
dell’art. 612 c.p., rendendo legittima unicamente quella prevista, per l’ipotesi non aggravata, dal
10 comma della norma incriminatrice, della multa fino ad E. 51,004.
In tali limiti la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, in quanto la Corte, a fronte della ritenuta incidenza delle attenuanti generiche e della misura della pena in concreto adottata dai giudici del merito quanto al delitto di minaccia, ben può procedere ad autonoma individuazione della pena applicabile in quella di E. 50,00# di multa.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla pena della reclusione ir-

rogata per il delitto di cui al capo b) (minaccia), che sostituisce con quella di E. 50,00# di multa.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 4 aprile 2014.

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