Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19213 del 13/07/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19213 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CLEMENTE GIUSEPPE nato il 19/02/1941 a PALERMO

avverso la sentenza del 16/11/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 13/07/2017

Ritenuto che, con sentenza del 16 novembre 2016, la Corte di appello di
Palermo ha dichiarato inammissibile, per carenza di specificità, l’appello
proposto da Clemente Giuseppe avverso la sentenza con la quale il
precedente 4 febbraio 2014 il Tribunale di Palermo aveva dichiarato il
medesimo responsabile quanto alla imputazione di cui in epigrafe e lo aveva,
pertanto, condannato, concesse le attenuanti generiche prevalenti rispetto
alle contestate aggravanti, alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed

che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Clemente,
articolando un unico motivo di impugnazione con il quale ha dedotto la
carenza di motivazione della sentenza impugnata.

Considerato che il ricorso è inammissibile;
che gli argomenti dedotti dal ricorrente sono del tutto avulsi rispetto al
contenuto della sentenza impugnata, nella quale era stata dichiarata la
inammissibilità dell’appello proposto dall’odierno ricorrente in ragione della
genericità dei motivi di gravame;
che, infatti, il ricorrente richiama la valutazione di prove operata dalla Corte
territoriale, che, viceversa, si è limitata a rilevare la mancanza di specificità
del ricorso presentato di fronte ad essa;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C

euro 6.800,00 di multa;

2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017

DEPOSrl’ATA

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