Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19213 del 03/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19213 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NUTI FRANCESCO N. IL 01/12/1977
avverso la sentenza n. 6048/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 22/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO
. • sna del Dott.
U•
che ha concluso per

Udito, per 1
Uditi. ensor Avv.

Data Udienza: 03/04/2014

é

udito il PG in persona del sost.proc. gen. dott. G. Volpe che ha chiesto la dichiarazione di
inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato e deduce violazione dell’articolo 635
cp e mancanza di motivazione sul punto.
Invero, il danneggiamento è reato doloso e -dunque- l’agente deve operare con coscienza e
volontà, ponendo in essere una condotta diretta, appunto, a danneggiare una cosa altrui. Nel
caso di specie, la rottura degli occhiali della vittima non fu conseguenza della condotta
intenzionale, ma fu un evento ulteriore, dovuto allo scontro fisico tra il Nuti e il Cicognani.
3. Il ricorrente deduce inoltre violazione degli articoli 62 bis e 133 cp e mancanza di
motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Le attenuanti generiche sono state negate
in base a valutazione ancorata ai soli precedenti penali e il giudicante non ha tenuto conto di
tutti i criteri di cui all’articolo 133 cp.
In ordine alle statuizioni civili, poi, si assume sia stato violato l’articolo 1227 cc, in quanto,
nella liquidazione dei danni, non è stato svolta alcuna considerazione in ordine al concorso del
creditore nella determinazione dell’evento dannoso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La prima censura è infondata.
1.1. Dalla lettura della sentenza di appello, si evince che l’imputato aggredì, per futili
motivi, il Cicognani, sferrandogli un pugno al volto, causandogli lesioni e,
contemporaneamente, rompendo gli occhiali dell’aggredito.
I giudici del merito hanno ritenuto (e hanno logicamente giustificato in motivazione) che la
condotta aggressiva del Nuti, in quanto concretizzatasi in un colpo sferrato al volto del suo
“avversario”, colpo diretto la zona oculare, fosse la causa tanto delle lesioni, quanto della
rottura degli occhiali. È evidente infatti che, avendo maturato la intenzione di colpire con un
pugno in faccia il Cicognani (il quale portava gli occhiali), il ricorrente non può non aver
valutato e accettato il rischio di causare, oltre alle lesioni, appunto la rottura degli stessi; ci si
trova, dunque, in presenza di un tipico caso di dolo eventuale, che certamente è compatibile
con il delitto di danneggiamento.
2. Le successive censure sono inammissibili per manifesta infondatezza.
2.1. Invero, quanto al trattamento sanzionatorio, è giurisprudenza consolidata (es. ASN
201034364-RV 248244) quella in base alla quale, nel motivare il diniego della concessione
delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli
elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che
egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o
superati tutti gli altri da tale valutazione.
3. Per quel che attiene, infine, alla quantificazione della somma dovuta per
risarcimento, è di tutta evidenza che al danno non concorse la condotta colposa della vittima
(che di fatti non vi fu),la quale rimase inerte riguardo all’azione lesiva posta in essere dal Nuti,
azione che si caratterizzò, come emerge dalla non contestata ricostruzione operata dai giudici

1. La corte di appello di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la
pronuncia di primo grado, con la quale Nuti Francesco fu condannato alla pena di giustizia e
al risarcimento danni in favore della persona offesa, in quanto riconosciuto colpevole dei delitti
di lesioni personali e danneggiamento aggravato in danno di Cicognani Martino.

r

4

del merito, per la sua sproporzione e futilità in relazione alla occasione in cui si scatenò la
aggressione da parte dell’imputato.
4. Conclusivamente il ricorso merita rigetto e il ricorrente va condannato alle spese del
grado.
PQM

Così deciso in Roma, in data 3.IV.2004.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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