Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19212 del 13/07/2017

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19212 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AB

avverso la sentenza del 15/12/2015 del TRIBUNALE di SALERNO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 13/07/2017

Ritenuto che con sentenza del 15 dicembre 2015 il Tribunale di Salerno
ha condannato AB alla pena di C 400,00 di ammenda, oltre il
pagamento delle spese processuali, avendola ritenuta responsabile dei reati di
cui alle lettere B), C)e D) della rubrica a lei contestata;
che avverso detta sentenza ha proposto appello la AB, assistita
dall’Avv. Giuseppe Zarrelli, del foro di Napoli, deducendo sia la nullità
dell’intero giudizio per non essere stato notificato regolarmente l’avviso di

imputata.
Considerato che, disponendo la sentenza impugnata la sola condanna
del ricorrente alla pena dell’ammenda, essa non è suscettibile di appello ma
solamente di ricorso per cassazione;
che, pertanto, in ossequio al principio del favor impugnationis, il ricorso
proposto dall’imputato, ancorché formalmente indicato come atto di appello,
deve essere convertito in ricorso per cassazione;
che il predetto ricorso risulta essere sottoscritto dalla Avv. Giuseppe
Zarrelli, che non è risultato essere, alla data di deposito dell’atto in questione,
abilitato all’esercizio della professione dinanzi alle giurisdizioni superiori;
che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non
iscritto nell’albo speciale determina, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen.,
l’inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato
convertito in questo mezzo l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte
(Corte di cassazione, sezione III penale, 4 dicembre 2013, n. 48492);
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto
della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché
rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la
parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso
consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente
al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativannente
fissata in C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017

Il C nsig iere estensore,

il Pres0

chiusura delle indagini sia nel merito per la insussistenza dei fatti attribuiti alla

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