Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19212 del 03/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19212 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: FUMO MAURIZIO

Data Udienza: 03/04/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
USAI FRANCESCO N. IL 08/11/1972
avverso la sentenza n. 157/2011 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
24/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO

Udito, p la parte civile, l’Avv

1

?

udito il PG in persona del sost.proc. gen. dott. G. Volpe che ha chiesto la inammissibilità del
ricorso,
udito l’avv. B. Carrara in sost.ne dell’avv. L. S. Pennisi, che si è riportata al ricorso e ne ha
chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre per cassazione il difensore e deduce erronea applicazione della legge penale
con riferimento agli articoli 120, 122 cp e 333 cpp, in quanto la querela proposta a carico di
Usai è priva di validità, essendo stata sottoscritta dalla commessa del negozio in cui fu
perpetrato il furto.
2.1. Si sostiene in sentenza che la donna avesse avuto procura da parte dell’avente
diritto. Sta di fatto che la querela fu proposta il 31 luglio, mentre la firma di chi aveva conferito
la procura fu autenticata solamente il 9 settembre. Ritiene la corte d’appello, cui la questione è
stata a suo tempo sottoposta, che, essendo comunque intervenuta la ratifica entro i tre mesi
dal fatto, la querela sarebbe del tutto regolare. Così non è in quanto, per esplicita disposizione
di legge, non è ammessa ratifica della querela. La questione relativa al potere di proporre
querela da parte della persona addetta ad un esercizio commerciale, peraltro è stata
sottoposta all’attenzione delle sezioni unite della corte di cassazione. Nel caso di specie,
tuttavia, la querelante non era certamente la responsabile del punto vendita, ma una semplice
commessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
1. Il ricorso è infondato e merita rigetto. Il ricorrente va condannato alle spese del
grado.
2. La sentenza della SS.UU. cui si fa riferimento nel ricorso è la n. 40354 del 2013 (ric.
Sciuscio, RV 255975), con la quale è stato chiarito che il bene giuridico protetto dal delitto di
furto è individuabile, non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma
anche nel possesso -inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta e fisica
disponibilità- che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si
costituisce in modo clandestino o illecito; ne consegue che, anche al titolare di tale posizione di
fatto, spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre
querela.
2.1. Ne consegue ulteriormente, con riferimento al caso di specie, che, essendo la
commessa, in quel momento il soggetto che deteneva la merce la stessa poteva proporre in
prima persona querela.
2.2. Vale comunque la pena di notare che la procura intervenne tempestivamente e che
ciò che intervenne in un secondo tempo fu la autenticazione della firma di chi tale procura
aveva conferito. Ma l’autenticazione di una sottoscrizione è ovviamente atto -logicamente e
giuridicamente- ben differente dalla ratifica del negozio processuale cui, attraverso la predetta
procura, la commessa era stata (sia pure ad abundantiam) autorizzata.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in data 3.1V. 2004.

1. Usai Francesco è stato condannato alla pena di giustizia dal tribunale di Cagliari
perché ritenuto colpevole del delitto di furto di 15 canottiere, consumato e il 29 luglio 2006. La
corte d’appello della medesima città, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la
statuizione di primo grado.

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