Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19211 del 13/07/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19211 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TODISCO LUISA nato il 28/06/1949 a LETTERE

avverso l’ordinanza del 28/11/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 13/07/2017

Ritenuto che, con ordinanza del 28 novembre 2016, la Corte di appello di
Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la domanda dì
revoca dell’ordine di demolizione notificato a Todisco Luisa in data 28
settembre 2013 ed avente ad oggetto il manufatto abusivo di cui alla
sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di Gragnano,
del 27 gennaio 2006;
che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Todisco

prescrizione la pena inflitta al prevenuto con la sentenza della quale è stata
chiesta la esecuzione con l’ordine di demolizione oggetto della controversia
nonché la impossibilità, per incompetenza, del Pm a curare la esecuzione
dell’ordine di demolizione in questione.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che, con riferimento al primo motivo di impugnazione, la giurisprudenza
di questa Corte è ferma nella affermazione, che non avendo l’ordine di
demolizione impartito unitamente alla condanna per il reato di natura edilizia,
le caratteristiche della pena accessoria, esso non è soggetto alla disciplina
relativa alla prescrizione della pena (Corte di cassazione, Sezione III penale,
15 dicembre 2015, n. 49331);
che, con riferimento al secondo aspetto dedotto dalla ricorrente in sede
impugnatoria, si tratta di censura manifestamente infondata, essendo radicata
la giurisprudenza di questa Corte sul rilevo che rientra nella competenza del
Pm l’iniziativa per la esecuzione dell’ordine di demolizione impartito in
occasione della condanna per una violazione edilizia (Corte di cassazione,
Sezione III penale, 20 luglio 2016. N. 31029);
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto
della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché
rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la

deducendo il vizio di violazione di legge per essere oramai estinta per

parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso
consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente
al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente
fissata in C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017

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Il Consigliere estensore .

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