Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19211 del 03/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 19211 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DEMAIO ANGELA N. IL 20/12/1961
avverso la sentenza n. 1218/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
18/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO

Udito, per la p e civile, l’Avv

Data Udienza: 03/04/2014

udito il PG in persona del sost.proc. gen. dott. G. Volpe che ha chiesto annullamento con
rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio; rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre per cassazione il difensore e deduce vizio di motivazione in relazione
all’affermazione di responsabilità dell’imputata. Vanno invero esclusi dagli atti utilizzabili per le
contestazioni il verbale di polizia giudiziaria contenente la notitia crimninis . Ebbene, nel caso
in questione le discrasie contenute nella dichiarazione del teste Pacifici, appartenente alla
polizia giudiziaria, non potevano essere fatte emergere sulla base di quanto contenuto nella
annotazione di polizia giudiziaria da lui redatta. Peraltro la corte ritiene che il Pacifici, il quale in
un primo tempo aveva negato di aver redatto la predetta annotazione, sia comunque credibile.
L’assunto è contraddittorio perché, se il Pacifici ha addirittura dimenticato di aver redatto
l’annotazione di servizio relativa a fatti avvenuti tre anni prima, non si vede come lo stesso poi
possa ricordare i fatti oggetto della medesima annotazione.
2.1. Inoltre i giudici del merito non hanno tenuto conto delle dichiarazioni del teste
avvocato Giuseppe Scarano, del teste Nardella Ciro, nonché degli altri agenti di polizia
giudiziaria, i quali hanno riferito che l’imputata aveva proferito la seguente frase: “adesso mi
auguro che non succeda a voi e ai vostri figli quello che è successo a mio marito e quindi a me
ed ai miei figli”, che non ha valenza intimidatoria. E’ dunque chiaro che il giudice territoriale ha
eluso il disposto dell’articolo 192 comma secondo del codice di rito, omettendo di eseguire la
duplice valutazione imposta allorquando si verte il processo indiziario.
3. Con successiva censura, si deduce violazione dell’articolo 612 cp, atteso che la pena
è stata determinata in modo errato; invero, una volta cóncesse le attenuanti generiche con
valore di equivalenza rispetto all’aggravante, doveva essere applicata la sola pena pecuniaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La prima censura è infondata.
1.1. Innanzitutto, non si tratta affatto di processo indiziario, in quanto il convincimento
dei giudici di merito si è fondato sulle dichiarazioni dei testi Seccia (persona offesa non
costituitasi parte civile) e Pacifici. Il primo è un magistrato della Procura della Repubblica
presso il tribunale di Foggia, il secondo è un appartenente alla polizia giudiziaria, che all’epoca- svolgeva servizio di scorta e di tutela del predetto magistrato.
Al Pacifici non sono state mosse contestazioni sulla base della annotazione di servizio dallo
stesso redatta, atteso che, come si legge sentenza a pagina 5, il difensore dell’imputata non ha
comunque ritenuto di muovere contestazione alcuna ai sensi dell’articolo 500 cpp. E’ dunque
incomprensibile la doglianza in cui quello stesso difensore si duole di una (asserita) discrasia
che non ha fatto emergere.
1.2. Quanto al fatto che il Pacifici abbia dimenticato di aver redatto la predetta
annotazione, è di tutta evidenza che una cosa è dimenticare di aver svolto un adempimento
burocratico, ben altro è dimenticare un episodio di cui si è stati testi diretti e che riguarda la
persona che si aveva il compito di tutelare.
Orbene, come è noto, il convincimento del giudice può fondarsi anche sulla sola parola della
persona offesa. Nel caso in esame, la parola del sostituto procuratore Seccia ha trovato
integrale conferma in quella del poliziotto Pacifici. Le dichiarazioni degli altri testi non sono
determinanti, in quanto nulla esclude che l’imputata, oltre alla frase contenente minacce di
morte indirizzata al Seccia, possa aver pronunciato le frasi, udite dagli altri testi.
2. La seconda censura è fondata.

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte di appello di Lecce ha confermato la
pronuncia di primo grado, con la quale il tribunale della medesima città aveva condannato
Demalo Angela alla pena di mesi 4 di reclusione, in quanto riconosciuta colpevole del delitto
di minaccia aggravata nei confronti del pubblico ministero Seccia Domenico, nel corso
dell’udienza a carico di Di Claudio Matteo, coniuge dell’imputata.

2.1. Non è dubbio che, a seguito della concessione delle attenuanti generiche e del
conseguente giudizio di equivalenza, la pena applicabile era quella pecuniaria.
Ebbene, questa corte ben può direttamente ricondurre nei limiti legali la sanzione inflitta in
misura illegale (tale è la pena diversa per specie da quella che la legge stabilisce per un
determinato reato (ASN 201312991-RV 255197)

annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla pena inflitta, pena che
ridetermina in euro 51,00 (cinquantuno) di multa; rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, in data 3.1V. 2004.

3. È poi evidente che, se nonostante il riconoscimento delle attenuanti ex art 62 bis cp,
il giudice di merito, sia pure errando, ha inteso applicare la pena detentiva, la “correzione” non
può che avvenire applicando la pena pecuniaria nel suo massimo, vale a dire nella misura della
multa di euro 51.
PQM

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA