Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19210 del 28/03/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19210 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SOMMELLA PAOLO N. IL 19/08/1968
avverso la sentenza n. 1992/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
09/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PIERO SAVANI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott._ SCOvA.P-CC,
che ha concluso per)
.1.4)

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difen Avv.

(te-,

Data Udienza: 28/03/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Venezia, dichiarata la prescrizione del delitto
di lesioni ascritto al prevenuto in riforma della sentenza emessa in data 16 giugno 2010 dal locale Tribunale, ha confermato le restanti statuizioni a carico dell’appellante SOMMELLA Paolo.
In sostanza, il SOMMELLA era stato imputato di una serie di reati dal sequestro di persona,
all’arresto illegale, alle ingiurie, all’abuso d’ufficio, al falso in atto pubblico, alle minacce ed alle
lesioni personali, aggravate dalla propria qualità di pubblico ufficiale, in relazione ad un episodio
di controllo ed arresto della persona offesa da parte di una pattuglia in borghese della Guardia di
Finanza di Mestre, cui era seguito l’intervento della pattuglia di cui faceva parte il prevenuto, regolarmente in divisa.
In particolare il Tribunale, a fronte dell’unica imputazione cumulativa sui fatti di causa ascritta a
tutti gli imputati, aveva assolto il SOMMELLA dai restanti reati, affermandone la responsabilità
per le lesioni lamentate dalla persona offesa come verificatesi ad opera dei componenti della seconda pattuglia intervenuta, di cui faceva parte il ricorrente.
Propone ricorso per cassazione l’imputato sulla base di tre motivi.
Con il primo motivo lamenta la conferma della responsabilità per il delitto di lesioni, seppur prescritto, fondata sulla base delle dichiarazioni della persona offesa non confermata dalle documentazioni mediche e risultata in stato confusionale così da perdere di ogni credibilità sul fatto
lui ascritto.
Con il secondo motivo lamenta difetto di motivazione sulla dedotta eccessiva onerosità della
somma liquidata a titolo di risarcimento del danno a favore della parte civile.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione sul mancato accoglimento della domanda di condanna del querelante alla rifusione delle spese processuali sostenute
dall’imputato ex art. 514, cpv., c.p.p.
Osserva il Collegio che è stata documentata l’intervenuta remissione della querela proposta dalla
persona offesa nei confronti del prevenuto, accettata dal SOMMELLA.
La estinzione del reato a causa di remissione di querela accettata, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione ben può essere dichiarata, in mancanza di definitività della pronuncia del giudice di merito, con prevalenza sulla declaratoria di prescrizione, dovendosi privilegiare quella fra
le cause di estinzione del reato che comporta (Rv. 236197; Rv. 229400) l’impossibilità di una
pronuncia da parte del giudice penale in merito all’azione civile.
Le spese del procedimento faranno carico al querelato SOMMELLA Paolo.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di
querela.
Pone le spese processuali a carico del querelato SOMMELLA Paolo.
Così deciso in Roi a il 28 marzo 2014.

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