Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19210 del 13/07/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19210 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAVALLO COSIMO nato il 28/06/1960 a TARANTO
avverso la sentenza del 08/06/2016 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 13/07/2017

Ritenuto che, con sentenza del 8 giugno 2016, la Corte di appello di Lecce ha
solo in parte confermato la sentenza con la quale il precedente 6 febbraio
2014 il Tribunale di Lecce aveva dichiarato Cavallo Cosimo responsabile del
reato di cui in epigrafe e lo aveva, pertanto, condannato alla pena di anni 1
di reclusione;
che la Corte territoriale nel riformare la sentenza impugnata dal prevenuto,
ferma la dichiarazione di penale responsabilità dello stesso, ha ridotto la pena

che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Cavallo,
articolando tre motivi di impugnazione;
che con i primi due motivi di esso il ricorrente ha dedotto il vizio di violazione
di legge per non avere i giudici del merito rilevato che la disposizione
incriminatrice è stata oggetto di depenalizzazione per effetto della entrata in
vigore del dlgs n. 8 del 2016;
che con il terzo motivo è stata, invece, dedotta la eccessività della pena
inflitta;
che in data 28 giugno 2017 il ricorrente faceva pervenire alla Cancelleria di
questa Corte una memoria difensiva con la quale ha insistito per
l’accoglimento del ricorso.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che con riferimento al primo ed al secondo motivo di censura, osserva il
Collegio che, essendo il reato contestato all’attuale ricorrente punito con la
pena detentiva ad esso è indifferente la sopravvenuta entrata in vigore del
dlgs n. 8 del 2016, il quale, all’art. 1, ha previsto, in linea di principio, la
depenalizzazione di “tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della
multa io dell’ammenda”;
che la censura avente ad oggetto la entità della pena inflitta è inammissibile
posto che, trattandosi di valutazione rimessa al discrezionale apprezzamento
del giudice del merito, essa è suscettibile di essere sindacata di fronte a
questa Corte di legittimità solo ove sia viziata o per violazione di legge o per
manifesta illogicità delle ragioni poste a suo supporto, fattori questi non
ricorrenti nel caso di specie, trattandosi di pena certamente legale e per la
quale in sede di merito è stata fornita un’adeguata motivazione;

inflitta a mesi 9 di reclusione, salvo il resto;

che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in €

PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017
Il Consigliere etensore

il Preside

2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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