Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1921 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1921 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PIANA GAVINO N. IL 11/10/1952
avverso la sentenza n. 84/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 20/7 /2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 29/11/2012

OSSERVA

Piana Gavino ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Cagliari — Sez. dist. di Sassari in data 20-7-11 , che ha confermato la
pronuncia di primo grado, con la quale l’imputato è stato condannato per i reati di

Il ricorrente deduce violazione dell’ad 192 co 2 cpp e vizio di motivazione della
sentenza impugnata ,poiché il Piana aveva avvertito il 113 prima di allontanarsi
dall’abitazione e aveva esibito agli Operanti la ricetta relativa ai farmaci da lui
acquistati . Né la Corte avrebbe motivato circa la sussistenza degli elementi di reità
in ordine alla contrawenzione di cui all’ad 651 cp.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto basato su motivi che non rientrano
nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili
di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del
giudice di merito

cui determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione

ove siano sorrette da motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto
dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso
di specie, la Corte d’appello ha evidenziato, richiamando anche, per relationem, la
motivazione della sentenza di primo grado, come l’imputato, dopo aver avvertito il
113 che stava per recarsi in farmacia, sia rimasto fuori per quasi tre ore ,e, al
rientro, non abbia neanche riferito in quale farmacia si fosse recato mentre la
ricetta indicava un farmaco diverso da quello che egli aveva con sé e che, essendo
contenuto in una confezione vetusta, non poteva quindi essere stato acquistato lo
stesso giorno. Egli inoltre si rifiutò di declinare le proprie generalità.
.Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma
della sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita
delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della
correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini
di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede .

cui agli artt 385 e 651 cp , commessi in Sassari il 12-8-09.

Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende

PQM

spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 29-11-12.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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