Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19209 del 13/07/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19209 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MISURACA SALVATORE nato il 04/05/1975 a CROTONE

avverso la sentenza del 21/01/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 13/07/2017

Ritenuto che, con sentenza del 21 febbraio 2016, la Corte di appello di
Catanzaro ha confermato la sentenza con la quale il precedente 16 gennaio
2014 il Tribunale di Crotone aveva dichiarato Marrazzo Giovanni, Schipani
Fiore, Cropanese Abramo Borda Nicola, Cropanese Fortunato, Comberiati Luigi
e Misuraca Salvatore responsabili quanto alle imputazioni di cui in epigrafe e
li aveva, pertanto, condannati, concesse a tutti le circostanze attenuanti
generiche, alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda;

Misuraca, articolando due motivi di impugnazione;
che con il primo di essi il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione della
sentenza impugnata per avere la stessa travisato le risultanze istruttorie
versate in atti;
che con il secondo motivo è stata, invece, dedotta la erronea applicazione
della legge penale laddove è stato ritenuto in sede di merito integrato
l’esercizio della caccia nella condotta tenuta dal ricorrente;
che in data 8 luglio 2017 la difesa del prevenuto faceva pervenire una
memoria difensiva con la quale si deduceva l’intervenuta prescrizione del
reato contestato.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che tutti le ragioni di censura formulate dal ricorrente si riducono ad una
sostanziale contestazione dell’accertamento in punto di fatto concordemente
operato dai giudici del merito;
che una tale contestazione è inammissibile in sede di legittimità in quanto la
stessa consiste nella contestazione della valutazione del fatto compiuta nelle
sede a ciò esclusivamente deputate;
che siffatto rilievo, cioè la inammissibilità del ricorso, rende irrilevante, ai fini
della pronunzia della prescrizione del reato contestato, il decorso del tempo
successivo alla pronunzia della sentenza impugnata;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento

che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il solo

delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Il Consigliere e tensore

il Presi

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017

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