Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19208 del 13/07/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19208 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CRISTOFARO ANGELA nato il 28/05/1986 a BELVEDERE MARITTIMO

avverso la sentenza del 12/04/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 13/07/2017

Ritenuto che, con sentenza del 12 aprile 2016, la Corte di appello di
Catanzaro ha confermato la sentenza con la quale il precedente 9 aprile 2014
il Tribunale di Cosenza aveva dichiarato Santise Francesco e Cristofaro Angela
responsabili quanto alle imputazione di cui in epigrafe e li aveva, pertanto,
condannati, concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, alla
pena di anni mesi 4 di reclusione;
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la sola

che con il primo di essi la ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione della
sentenza impugnata per avere la stessa ritenuto la sussistenza degli elementi
di responsabilità a carico della imputata sebbene gli stessi non avessero
adeguata forza dimostrativa;
che con il secondo motivo è stata, invece, dedotta la erronea applicazione
della legge penale essendo stato ritenuto sussistente l’elemento oggettivo del
reato contestato;
che, infine, con il terzo motivo è stata dedotta la manifesta illogicità della
sentenza in relazione alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che tutte e tre le ragioni di censura formulate dalla ricorrente si riducono ad
una sostanziale contestazione dell’accertamento in punto di fatto
concordemente operato dai giudici del merito;
che una tale contestazione è inammissibile in sede di legittimità in quanto la
stessa consiste nella contestazione della valutazione del fatto compiuta nelle
sede a ciò esclusivamente deputate;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI

Cristofaro, articolando tre motivi di impugnazione;

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017

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