Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19207 del 28/03/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19207 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FUSI EMANUELE N. IL 15/07/1980
avverso la sentenza n. 2313/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
04/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PIERO SAVANI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
Sc 4f7
che ha concluso per
“n

Udito, perra partétivile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 28/03/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Milano, ritenuto l’assorbimento della contravvenzione sub A) nell’aggravante ex art. 625, n. 2 c.p., contestata al capo B) e rideterminata la
pena, ha confermato nel resto la sentenza emessa in data 12 ottobre 2011 dal Tribunale di Sondrio, Sezione distaccata di Morbegno, appellata da FUSI Emanuele dichiarato responsabile dei
delitti di furto aggravato e di danneggiamento, commessi il 16 aprile 2009.
Propone ricorso per cassazione l’imputato sulla base di un articolato motivo.
Lamenta il ricorrente, in primo luogo, la mancata declaratoria di prescrizione per la contravvenzione sub A), il mancato assorbimento del delitto di danneggiamento del distributore delle bevande fredde, contestato sub C), nel delitto di furto sub B) o la qualificazione di quell’azione
come tentato furto aggravato, da considerarsi assorbito nell’ipotesi di furto aggravato contestata
sub b).
Il ricorso, ad avviso del Collegio, è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Il ricorrente, innanzitutto dimentica che il reato sub A), contestato come porto ingiustificato di
strumento atto a offendere, è stato ritenuto assorbito nell’ipotesi aggravata sub B), con una valutazione della Corte di merito che ha in sostanza riqualificato il fatto come violazione dell’art. 707
c.p.; ne consegue che detto reato, in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero, ha già perso la propria autonoma esistenza.
Quanto poi al preteso assorbimento del danneggiamento del distributore delle bevande fredde
(sub C) nel delitto di furto sub B), avente ad oggetto l’incasso contenuto nel distributore delle
bevande calde, rileva il Collegio che correttamente la Corte di merito ha valutato i due fatti come
autonomi, avendo oggetti materiali diversi ed apparendo l’azione contestata sub C) volta al solo
deterioramento; peraltro, in assenza di specifica contestazione, quell’azione potrebbe rilevare
quale tentativo di furto aggravato, riqualificazione del fatto alla quale, per la sua maggior gravità
il ricorrente non ha interesse, essendo manifestamente infondata la pretesa che si verifichi
l’assorbimento dell’ulteriore ipotesi di furto tentato in quella originariamente contestata come
furto aggravato.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28 marzo 2014.

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