Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19207 del 13/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19207 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PERRUCCI VINCENZO nato il 14/12/1963 a LATIANO

avverso la sentenza del 15/09/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 13/07/2017

Ritenuto che, con sentenza del 15 settembre 2016, la Corte di appello di
Genova, decidendo quale giudice del rinvio dopo che la Corte di cassazione,
con sentenza del 17 dicembre 2013 aveva annullato, limitatamente alla
sanzione penale, la recedente sentenza della Corte ligure confermativa della
sentenza di primo grado, ha solo parzialmente confermato la sentenza con la
quale il precedente 25 giugno 2007 il Tribunale de La Spezia, aveva dichiarato
la penale responsabilità di Perrucci Vincenzo in ordine al reato a lui contestato

del dPR n. 309 del 1990 equivalente alla contestata recidiva, alla pena di anni
6 di reclusione ed euro 26.000,00 di multa, oltre accessori;
che, nel riformare la sentenza del giudice di primo grado, la Corte territoriale,
preso atto della avvenuta riqualificazione del fatto in termini non più di reato
attenuato ma di ipotesi delittuosa autonoma, ferma la affermazione della
penale responsabilità del prevenuto e confermata anche la recidiva a suo
carico, ha rideterminato la pena da infliggere portandola a mesi 10 di
reclusione ed euro 1720,00 di multa, eliminando, altresì, le pene accessorie;
che avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il
prevenuto lamentando la perdurante rilevanza attribuita alla recidiva
contestata all’imputato.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che in sede di annullamento della precedente sentenza della Corte territoriale
questa Corte si era limitata ad affermare la inadeguatezza della dosimetria
della pena, tenuto conto delle modifiche normative per effetto delle quali la
precedente ipotesi di reato di cui al comma 5 dell’art. 73 del dPR n. 309 del
1990 era considerata un’ipotesi attenuata da mettere, pertanto, in
bilanciamento con le eventuale aggravanti contestate e ritenute;
che la qualificazione del fatto contestato in termini di reato autonomo non è
andata certamente ad incidere sulla già definitivamente ritenuta recidiva, la
quale, pertanto, non più soggetta a giudizio di valenza con eventuali
circostanze attenuanti, è stata correttamente considerata dalla Corte ligure ai
fini della nuova quantificazione del trattamento sanzionatorio a carico del
prevenuto;
che, in ogni caso, la disciplina risultante per effetto della innovazione
normativa, seppure essa abbia comportato la autonoma rilevanza della
recidiva, precedentemente considerata equivalente alla ritenuta attenuante, si
caratterizza per essere indubbiamente più favorevole nei confronti del

e lo aveva, pertanto, condannato, ritenuta la ipotesi del comma 5 dell’art. 73

Perrucci, come peraltro dimostrato dall’evidentissimo abbattimento della pena
irrogata a suo carico;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a

delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017
Il Consigliere estensore

il Pesi

norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA