Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19205 del 19/03/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19205 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SERRA GIOVANNI N. IL 13/04/1970
avverso la sentenza n. 996/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 19/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 19/03/2014

udito il PG in persona del sost.proc. gen. dott. G. Izzo, il quale ha chiesto annullamento senza
rinvio per prescrizione maturata entro il 19.9.2006 e delle relative false dichiarazioni di
assunzione; dichiararsi nel resto inammissibile il ricorso.

1. La corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con la sentenza di cui in
epigrafe, ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Serra Giovanni fu
condannato alla pena di giustizia in quanto riconosciuto colpevole del delitto di truffa
continuata in danno dell’Inps e di falsità ideologica (contestata ai sensi degli articoli 81 cpv,
48, 479 cp) per avere, mediante la presentazione di false dichiarazioni di assunzione di
lavoratori agricoli, prodotte presso il Centro Territoriale per l’impiego, ovvero mediante
l’indicazione di un numero di giornate lavorative superiore a quello reale, indotto in errore i
funzionari dell’Inps di Taranto, i quali attestavano falsamente il diritto dei predetti lavoratori a
percepire le prestazioni previdenziali e assistenziali previste dalla legge, provvedendo alla
relativa erogazione.
2. Con la prima censura del ricorso, si deduce carenza dell’apparato motivazionale in
quanto le braccianti a favore delle quali la falsa dichiarazione e la conseguente truffa sarebbero
state consumate risultano essere state assolte, come si legge in sentenza, ” per assenza di
indagini specifiche nei loro confronti”. Ne consegue che non risulta essere mai stato compiuto
alcun accertamento volto a verificare se qualcuno dei lavoratori assunti dal Serra abbia mai
percepito indennità economiche, previdenziali ed assistenziali, ovvero solo finanche inoltrato
richiesta di elargizione delle stesse, stante l’assenza sul punto di accertamenti, giusta
l’espresso richiamo compiuto in sentenza.
2.1. Con la seconda censura, si deduce violazione di legge, atteso che il delitto di truffa
si consuma solo con il conseguimento dell’illecito profitto e, per quello che si è sostenuto subito
sopra, la prova di tale profitto non sussiste.
2.2. Con la terza censura, si deduce violazione degli articoli 48 e 479 cp, atteso che
manca assolutamente la prova (e quindi la motivazione) di un atto di disposizione da parte
dell’Inps; a tutto voler concedere, dunque, sarebbe integrata la ipotesi delittuosa di cui
all’articolo 485 cp, con conseguente improcedibilità dell’azione penale per mancanza di
querela.
2.3. Con la quarta censura, si deduce violazione dell’articolo 163 cp per mancata
concessione (e mancata motivazione) della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il capo di imputazione, quanto al tempus delicti, reca: “in Taranto nel 2005”. In
applicazione del principio del favor rei, deve intendersi quindi: “in data 1.1.2005”. Ne consegue
che il termine di prescrizione per entrambi i reati (non essendo il falso contestato come
operato su documento fidefacente) va fissato al giorno 1.7.2012 (di poco posteriore alla
sentenza di appello).
2. E’ dunque rilevante accertare se il ricorso proposto nell’interesse del Serra sia da
qualificarsi inammissibile, oppure no. Ebbene, in considerazione del contenuto della prima
censura, appare evidente che la doglianza non è affetta da alcun profilo di inammissibilità.
3. La prescrizione, dunque, benché maturata alcuni giorni dopo la sentenza di appello,
deve ritenersi operativa. Conseguentemente la sentenza va annullata senza rinvio per
intervenuta prescrizione.
PQM
annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per intervenuta
prescrizione.
Così deciso in Roma in data 19 marzo 2014.-

RILEVATO IN FATTO

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