Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19205 del 13/07/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19205 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRISETTI BENIAMINO CARLO nato il 25/05/1970 a CARIGNANO

avverso la sentenza del 14/11/2016 del TRIBUNALE di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 13/07/2017

Ritenuto che, con sentenza del 14 novembre 2016, il Tribunale di Torino ha
dichiarato la penale responsabilità di Grisetti Beniamino Carlo in ordine al
reato a lui contestato e lo ha, pertanto, condannato, concesse le circostanze
attenuanti generiche, alla pena di euro 1735,00 di ammenda;
che avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il
Grisetti, lamentando la entità della pena irrogata.
Considerato che il ricorsi è inammissibile;
che, infatti, la pena irrogata è stata determinata sulla base di una sanzione
pari al minimo edittale, di tal che la stessa non può sicuramente definirsi
eccessiva;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in €
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017
Il Consigliere estensore

il Presi énte

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