Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19204 del 19/03/2014
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19204 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: FUMO MAURIZIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BASTINAC DUSAN N. IL 07/05/1960
avverso la sentenza n. 1130/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
27/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO
Udito • er la parte civile, l’Avv
Data Udienza: 19/03/2014
•
udito il PG in persona del sost.proc. gen. dott. G. Izzo, il quale ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso.
RILEVATO IN FATTO
2. Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione di legge ed omessa
motivazione in quanto la violazione di domicilio, una volta concesse le attenuanti generiche
equivalenti alla aggravante, diviene reato meno grave rispetto a quello per il quale l’imputato è
stato assolto. Ne consegue che la nuova pena non poteva essere individuata, semplicemente
sottraendo l’aumento per continuazione calcolato su quello che era il reato più grave, ma che
non può più essere considerato tale in ragione della ritenuta equivalenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.
2. Una volta “eliminato” uno dei due reati dei quali il Bastanic era stata chiamato a
rispondere, la pena non poteva che essere rideterminata con riferimento al reato “superstite”.
Che, con riferimento al delitto di violazione di domicilio, all’imputato siano state concesse o
meno le attenuanti generiche è fatto, da questo punto di vista, del tutto irrilevante. È ovvio
che il giudice di appello avrebbe anche potuto autonomamente rideterminare la pena con
riferimento al solo delitto previsto dall’articolo 614 cp, ma, avendola egli ritenuta adeguata, si
è limitato -correttamente- a sottrarre la pena relativa al reato per il quale era intervenuta
assoluzione.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese
del grado e al versamento di somma a favore della cassa ammende. Si stima equo
determinare detta somma in euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma in data 19 marzo 2014.-
1. La corte di appello di Trieste, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale riforma
della pronuncia di primo grado, ha assolto Bastinac Dusan dal delitto di cui all’articolo 14
comma 5 ter del decreto legislativo 286 del 1998 e ha confermato la condanna per il delitto di
violazione di domicilio aggravata, rideterminando la pena in quella di mesi sei di reclusione.