Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19204 del 13/07/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19204 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
DE VERGORI ANTONIO nato il 16/01/1991 a MASSA DI SOMMA
DE VERGORI ABRAMO nato il 26/10/1974 a VOLLA
CASTALDO SERGIO nato il 01/08/1963 a CASALNUOVO DI NAPOLI

avverso la sentenza del 02/03/2012 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 13/07/2017

Ritenuto che, con sentenza del 2 marzo 2012, la Corte di appello di Napoli ha
solo parzialmente confermato la sentenza con la quale il precedente 28 marzo
2011 il Tribunale di Noia, aveva dichiarato la penale responsabilità di De
Vergori Antonio, De Vergori Abramo e di Castaldo Sergio in ordine ai reati loro
contestati e li aveva, pertanto, condannati, esclusa la recidiva a carico del
Castaldo concesse a tutti le circostanze attenuanti generiche e quella di cui al
comma 2 dell’art. 648 cod. pen., alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro

che, nel riformare la sentenza impugnata, la Corte territoriale, ferma la
affermazione della penale responsabilità dei prevenuti e la entità della
sanzione loro irrogata, aveva concesso la sospensione condizionale della pena
nei confronti di De Vergori Antonio e di Castaldo Sergio, revocando altresì la
misura cautelare applicata nei loro confronti;
che avverso la predetta sentenza hanno interposto ricorso per cassazione i tre
prevenuti lamentando la omessa considerazione dei motivi di appello da loro
formularti in relazione alla sussistenza a loro carico del reato di cui all’art. 648
cod. pen.
Considerato che i ricorsi sono inammissibili;
che, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, la motivazione della
sentenza impugnata, laddove è in essa implicitamente escluso che i tre
prevenuti abbiano compiuto la abusiva duplicazione dei supporti digitali da
loro abusivamente posti in vendita, presuppone che tale opera sua stata
compiuta da terzi e che i tre abbiano ricevuto i predetti supporti, provento di
un presupposto delitto, ha compiutamente motivato in ordine alla ricorrenza a
loro carico degli elementi per la affermazione della penale responsabilità
quanto al reato di ricettazione, sia pure nella ritenuta forma attenuata ;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inamrnissibilità dei ricorsi consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C
2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI

300,00 di multa ciascuno;

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 ciascuno in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017
il Pres’ nte

Il Consigliere es ensore

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