Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19202 del 19/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 19202 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BERTASI RENZO N. IL 08/12/1949
avverso la sentenza n. 201/2011 TRIB.SEZ.DIST. di CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE, del 24/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO
Uditail_Prom
ale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 19/03/2014

udito il PG in persona del sostr proc. gen. dott. G. Izzo, il quale ha chiesto anntrtfermente-sorua
.riavio-par—clitattad4-quazela.
N-ek (s_st:\

RILEVATO IN FATTO

2. L’imputazione elevata a carico del Bertasi è la seguente: artt. 81 e 594 cp, perché,
con più azioni esecutive di medesimo disegno criminoso, offendeva il decoro di Gerardi Mario e
Marini Flavia, alzando al loro indirizzo il dito medio, nonché profferendo le parole tu e la tua
merda e gettando, contestualmente, nel giardino della Marini erba precedentemente tagliata.
3. Il giudice di secondo grado non ha condiviso la valutazione di inattendibilità che il
giudice di pace aveva formulato in ordine alla ricostruzione dei fatti operata dai querelanti. Ciò
in quanto le predette dichiarazioni sono state ritenute perfettamente collimanti con la
complessiva ricostruzione dell’accaduto e in particolare con alcuni episodi successivi alla fase
sintetizzata nel capo d’imputazione, vale a dire la condotta ascritta alla moglie del Bertasi, Azzi
Cristina, condotta che, pur ritenuta non integrante il delitto di minaccia, è stata valutata come
strettamente correlata a quella dell’imputato. Secondo il tribunale, la sentenza di primo grado
pecca di illogicità, in quanto le dichiarazioni delle persone offese sono state ritenute credibili
solo in parte, arbitrariamente scindendo la unitarietà del loro racconto. D’altra parte, il giudice
di appello ricorda come il convincimento colpevolista del giudicante si possa formare anche
semplicemente sulla base della parola della persona offesa, anche se, quando tale persona è
costituita parte civile, le sue dichiarazioni vanno valutate con particolare rigore.
4. Ricorre per cassazione il difensore di Bertasi e deduce manifesta illogicità della
motivazione in quanto il giudice di secondo grado, senza aver rinnovato l’istruzione
dibattimentale, ha semplicemente diversamente letto le emergenze probatorie raccolte in
primo grado; e tuttavia solo giudice di pace ha avuto il diretto contatto con i testi e gli imputati
e dunque solo quest’ultimo è stato in grado di apprezzare direttamente la valenza e il
significato della loro condotta processuale.
5. Con memoria fatta pervenire in cancelleria, il difensore dell’imputato ha ribadito
quanto sostenuto con i motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il tribunale di Mantova, sezione distaccata di
Castiglione delle Stiviere, in funzione di giudice di appello, in parziale riforma della pronuncia di
primo grado, impugnata dalle parti civili Gerardi Mario e Marini Flavia, ha dichiarato
Bertasi Renzo responsabile ai soli fini civili del delitto di ingiuria e lo ha condannato al
risarcimento danni nei confronti dei due predetti nella misura di euro 200 per ciascuno, oltre al
rimborso delle spese sostenute dalle parti civili predette.

1. Il ricorso è infondato e merita rigetto. Il ricorrente va condannato alle spese del
grado.
2. Il giudice di appello ha rilevato che il giudice di pace aveva disapplicato un
consolidato principio giurisprudenziale, in base al quale la responsabilità dell’imputato ben può
essere ritenuta anche sulla base della sola parola della persona offesa, anche se costituita
parte civile. Nel caso in esame, Gerardi e Marini, oltre ad essere, appunto, le persone offese,
furono anche gli unici testi dei fatti addebitati al Bertasi. Il tribunale ha colto la radicale
illogicità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di pace assume come
pienamente probanti le dichiarazioni dei due predetti in relazione alla ulteriore imputazione di
minaccia, strettamente correlata con quella di ingiuria e immediatamente conseguente in
termini di tempo e di contesto spaziale.
3. Non si tratta dunque (solo) di una diversa lettura delle emergenze probatorie, ma I
della censura del criterio di giudizio adottato dal primo giudicante.

4. Si deve poi rilevare che “il ribaltamento di decisone” è stato effettuato senza violare i
recenti e vincolanti orientamenti della giurisprudenza comunitaria (caso Dan contro Moldavia,
ric. 8999/07, sent. 5.7.2001), in quanto il diverso orientamento del secondo giudice non si è
fondato semplicemente su di una rilettura delle dichiarazioni delle persone offese, ma, come
leggesi nella sentenza di appello, il secondo giudicante ha riconsiderato le dichiarazioni di
Gerardi e Marini anche alla luce delle altre emergenze probatorie e segnatamente del fatto che
il diverbio fu tanto aspro da provocare l’intervento dei carabinieri e delle foto prodotte in
giudizio, foto che documentavano, tra l’altro, lo stato dei luoghi dopo lo “sfalcio” dell’erba.

PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma in data 19 marzo 2014.-

5. Dalla rivalutazione, dunque, dell’intero quadro probatorio il tribunale mantovano ha
tratto, non scorrettamente, il suo convincimento.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA