Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19202 del 13/07/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19202 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CRESCENZI SIMONE nato il 13/05/1987 a ROMA

avverso la sentenza del 21/01/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 13/07/2017

Ritenuto che, con sentenza del 21 gennaio 2016, la Corte di appello di Roma
ha confermato la sentenza con la quale il precedente 5 aprile 2013 il Tribunale
di Tivoli, aveva dichiarato Crescenzi Simone responsabile quanto alla
imputazione di cui in epigrafe e lo aveva, pertanto, condannato alla pena di
mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 6000,00 di multa;
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Crescenzi

Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo di impugnazione dedotto dalla ricorrente è del tutto generico;
che, infatti, il ricorrente si è limitato a dedurre il fatto che in sede di merito
non sia stata verificata la effettiva commissione da parte del ricorrente del
fatto a lui contestato;
che siffatta censura, riferita ad un profilo fattuale della vicenda è
manifestamente inammissibile in questa sede di legittimità;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in €
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017
Il Consigliere estensore

il Pres ente

deducendo il vizio di motivazione della sentenza impugnata.

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