Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19200 del 13/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19200 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TESTARDI FRANCESCO nato il 12/11/1954 a L’AQUILA

avverso la sentenza del 05/12/2014 del TRIBUNALE di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 13/07/2017

Ritenuto che, con sentenza del 5 dicembre 2014, il Tribunale de L’Aquila ha
dichiarato Testardi Francesco responsabile quanto alla imputazione di cui in
epigrafe e la ha, pertanto, condannato alla pena di euro 300,00 di ammenda;
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Testardi
deducendo l’erronea applicazione della legge penale nonché la manifesta
illogicità della motivazione, per avere il Tribunale ritenuto di qualificare il fatto
contestato come deposito incontrollato, laddove si era ancora nei limiti di un

Considerato che il ricorso è inammissibile;
che diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, il Tribunale de L’Aquila ha
correttamente attribuito alla condotta del Testardi la qualifica di deposito
incontrollato susseguente ad un abbandono di rifiuti non pericolosi in
considerazione del fatto che lo stesso era stato realizzato attraverso il rilascio
di materiali di risulta accatastata alla rinfusa;
che, infatti, è conforme alla giurisprudenza di questa Corte il principio secondo
il quale l’abbandono di rifiuti “alla rinfusa” e non per categorie omogenee,
come invece previsto dall’art. 183, comma primo, lett. m), del dlgs n. 152 del
2006, esclude la configurabilità del cosiddetto deposito temporaneo o regolare
e integra il fatto criminoso di gestione di discarica abusiva (Corte di
cassazione, Sezione III penale, 24 marzo 2010, n. 11258);
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto
della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché
rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la
parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso
consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente
fissata in € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017

DEPOSITATA

lecito deposito temporaneo, stante la brevissima durata nel tempo di esso.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA