Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1920 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1920 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) LEDDA FIORENZO N. IL 25/12/1957
avverso la sentenza n. 344/2006 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 18/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 29/11/2012

Ledda Fiorenzo ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Cagliari — Sez dist di Sassari in data 18-1-12 , che ha confermato la
pronuncia di primo grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di
cui all’art 368 cp , commesso in Alghero il 14-9-98.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione , non essendo stata raggiunta la prova certa
che Ledda abbia accusato la vittima essendo consapevole della sua innocenza.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto basato su motivi che non rientrano
nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili
di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del
giudice di merito ,le cui determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione
ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto
dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso
di specie, la Corte d’appello ha evidenziato come, se l’imputato fosse stato in buona
fede, avrebbe ritirato la denuncia di smarrimento , una volta venuto a conoscenza che
l’assegno , lungi dall’essere stato smarrito, era stato bancato dal legittimo possessore,
onde consentire l’incasso del titolo .Dalle cadenze motivazionali della sentenza
d’appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata,
avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed
essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure attraverso una
disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali , in nessun modo
censurabile sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di
fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò
insindacabili in questa sede .
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata secondo
equità, in favore della Cassa delle ammende
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 29 -11 -12
Il onsi !iT re estensore

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