Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 192 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 192 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CANGEMI GIOVANNI N. IL 04/03/1943
avverso l’ordinanza n. 377/2012 TRIBUNALE di BERGAMO, del
12/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 30/09/2013

Ritenuto in fatto e in diritto.

Con ordinanza emessa il 12.10.2012 il Tribunale di Bergamo, in composizione
monocratica ed in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza formulata da
CANGEMI Giovanni di applicazione del regime del reato continuato, relativamente a
reati giudicati con tre sentenze del Tribunale di Milano nelle date del 22.12.2004,
8.6.2001 e 16.5.2007 per ricettazione, circonvenzione di incapace e furto aggravato. Il

fatti furono commessi nel 1996, nel 2001 e nel 2005; che non era stato provato
l’unitario progetto, non essendo sufficiente il richiamo alla asserita volontà di recuperare
opere d’arte, mancando la dimostrazione che le singole azioni siano state parte
integrante di un concreto piano di azione predeterminato .

Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto
personalmente, per lamentare erronea applicazione di legge, contraddittorietà ed
illogicità della motivazione: in particolare viene lamentato che non sia stato ritenuto che
per portare a ravvisare la continuazione è sufficiente un programma di massima , non
particolarmente dettagliato e che nel caso di specie il ricorrente era stato animato dalla
volontà di procurarsi, tramite furti, ricettazioni e circonvenzioni di incapace, disponibilità
per l’acquisto di opere d’arte. Non sarebbero stati apprezzati come indici di
medesimezza del disegno la contiguità temporale, l’identità di contesti, l’identitià delle
condotte.

Il ricorso è basato su motivi in parte in fatto e quindi non consentiti ed in parte
manifestamente infondati, quanto al vizio di violazione di legge e di difetto di
motivazione. Il giudice dell’esecuzione ha esaminato le tre sentenze e rilevato l’assoluta
mancanza di ancoraggio per poter desumere la sussistenza di un’unica ideazione,
laddove i singoli reati devono essere valutati come frutto di stimolazioni a delinquere
non riconducibili ad una progettazione di massima, atteso il carattere del tutto
occasionale, come dimostra la distanza temporale tra di essi. La valutazione operata
non si espone a critiche in termini di contraddittorietà o di insufficienza del discorso
giustificativo, poiché correttamente non è stata valorizzata l’omogeneità delle azioni che
di per sé è caratteristica troppo generica per accreditare l’unitarietà, mentre è stato
considerato il fattore distanza temporale, che è indice particolarmente significativo di
dilatazione nel tempo e quindi di difficile compatibilità con una progettazione unitaria.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a

1.

ff

giudice a quo riteneva che il vincolo non poteva essere ravvisato, considerato che i

favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare
in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

P•chill•

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.

Così deciso in Roma, 30 Settembre 2013.

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