Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19198 del 13/07/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19198 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GENOVESE ANTONIO nato il 14/12/1949 a CROPANI

avverso la sentenza del 09/05/2016 del TRIBUNALE di IVREA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 13/07/2017

Ritenuto che, con sentenza del 9 maggio 2016, il Tribunale di Ivrea, a
seguito di giudizio scaturito da opposizione a decreto penale, ha dichiarato
Genovese Antonio responsabile quanto alla imputazione di cui in epigrafe e lo
ha, pertanto, condannato alla pena di euro 10.000,00 di ammenda, in
sostituzione della pena detentiva dell’arresto per la durata di giorni 40;
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Genovese,
deducendo, quale primo motivo di ricorso la assenza dell’elemento soggettivo

che quale secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto il vizio di
motivazione in relazione alla scelta del giudicante di disporre la conversione
della pena detentiva in pena pecuniaria, in tal modo rendendo la sentenza
emessa non impugnabile.
Considerato che il ricorso proposto dal Genovese va convertito in appello;
che, infatti, esso è svolto, come si comprende dall’esame del primo motivi di
impugnazione, sotto il profilo della valutazione del fatto;
che, peraltro, lo stesso è fondato sulla erronea convinzione che, una volta
disposta la conversione della pena detentiva dell’arresto in pena pecuniaria
dell’ammenda, la relativa sentenza non sia più suscettibile di essere
impugnata, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen.;
che tale assunto è infondato posto che è, invece, appellabile la sentenza di
condanna per contravvenzione con la quale sia stata inflitta la pena
dell’ammenda come sanzione sostitutiva dell’arresto, atteso che il limite
previsto dall’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. si riferisce alle sole sentenze
di condanna a pena originariamente prevista come ammenda (Corte di
cassazione, Sezione III penale, 11 aprile 2016. N. 14738);
che, pertanto, il presente ricorso, non risultando in maniera univoca che lo
stesso fosse rivolto ad introdurre, per saltum, il giudizio di fronte a questa
Corte, deve essere convertito in ricorso in appello.
PER QUESTI MOTIVI
Qualificato il ricorso come appello dispone trasmettersi gli atti alla Corte di
appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017
Il Consigliere e tensore

DEPOSITATA
IN CAI\rF;..
t

che caratterizza il reato contestato;

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