Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19198 del 13/03/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19198 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BENNATO ENRICO N. IL 12/05/1968
BENNATO GIANLUCA N. IL 01/09/1969
avverso la sentenza n. 13/2012 CORTE ASSISE APPELLO di ROMA,
del 15/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per) I (utuAMAsm/twd. to.ti
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 13/03/2014

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Assise di Appello di Roma, con sentenza del 15 aprile 2013,
decidendo a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, che con sentenza del 16
febbraio 2012 aveva annullato la sentenza emessa dalla medesima Corte di

Enrico, imputati del delitto di tentato omicidio, l’attenuante della provocazione di
cui all’articolo 62 n. 2 cod.pen. e rideterminando la pena li ha condannati
rispettivamente alla pena di anni cinque, mesi otto e giorni 20 di reclusione e
anni quattro e mesi uno di reclusione.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi
gli imputati, a mezzo del proprio difensore, lamentandone un errore nella nuova
quantificazione della pena a cagione della erronea indicazione di una pena base
(anni otto e giorni 15 di reclusione invece di anni sette e giorni 15 di reclusione)
sulla quale era stata operata la determinazione finale nonché una violazione di
legge e una motivazione illogica in merito alla concessione delle attenuanti
generiche soltanto equivalenti al Bennato Gianluca nonché alla carenza
d’indicazione del calcolo della diminuzione della pena per le concesse attenuanti
di cui all’articolo 62 n. 2 e 62 bis cod.pen. al Bennato Enrico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato quanto alla determinazione della pena detentiva
mentre è da rigettare quanto alla mancata concessione delle attenuanti
generiche.
2. I ricorrenti colgono nel segno, infatti, nell’evidenziare un chiaro errore
della Corte territoriale che, a seguito dell’annullamento con rinvio disposto da
questa Corte, nel rideterminare la pena detentiva da infliggere in concreto è
partita da una pena base più grave rispetto a quella originariamente inflitta nella
sentenza annullata.
Più in concreto il Giudice a quo invece di partire, quale pena base irrogata
dal Giudice di primo grado, da anni sette e giorni quindici di reclusione ha
indicato, quale pena base, quella di anni otto e giorni quindici di reclusione.
Occorre, di conseguenza, rideterminare in maniera corretta la pena.
1

Assise di Appello il 15 febbraio 2012 ha concesso a Bennato Gianluca e Bennato

Quanto a Bennato Gianluca partendo dalla pena base di anni sette e
giorni quindici di reclusione, con elisione tra la contestata recidiva e la concessa
attenuante della provocazione, ed operando l’aumento della continuazione nella
già determinata misura di mesi sei e giorni quindici di reclusione si otterrà la
pena di anni sette e mesi sette di reclusione cui andranno sottratti anni due mesi
sei e giorni dieci di reclusione, quale terzo di riduzione per il rito prescelto, con
pena definitiva in anni cinque e giorni venti di reclusione.

irrogata in prime cure per complessivi anni sette e giorni quindici di reclusione si
avrà una prima riduzione di un terzo, per la concessione dell’attenuante di cui
all’articolo 62 n. 2 cod.pen., con pena ad anni quattro mesi otto e giorni dieci di
reclusione ed una seconda riduzione di un terzo, per la concessione delle
attenuanti generiche, ad anni tre mesi uno e giorni quindici, con aumento per la
continuazione, nella misura già indicata dal Giudice del merito in mesi uno e
giorni quindici, per un totale di anni tre e mesi tre di reclusione e riduzione di un
terzo, per il rito, con pena definitiva in anni due e mesi due di reclusione.
3. Per quel che riguarda, viceversa, le censure relative alla mancata
concessione delle attenuanti generiche se ne deve rilevare l’infondatezza in
quanto questione estranea a quella decisa da questa Corte con la sentenza che
ha disposto l’annullamento con rinvio alla Corte territoriale ma soltanto
limitatamente alla valutazione sulla sussistenza o meno dell’attenuante della
provocazione.
In altri termini, correttamente la Corte di Assise Appello, in ossequio ai
limiti propri del giudizio di rinvio, ha valutato l’esistenza della suddetta
attenuante e ne ha tenuto conto ai fini della determinazione della pena.
Nulla avrebbe potuto affermare, pertanto, in merito alla valutazione sulla
concessione o meno delle attenuanti generiche esclusa dall’esame demandato
dalla Corte di legittimità al Giudice del merito.
3. Il ricorso va, pertanto, accolto per quanto di ragione e rigettato nel
resto.
P.T.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla
misura della pena che ridetermina per Bennato Gianluca in anni 5 e giorni venti
di reclusione e per Bennato Enrico in anni 2 e mesi 2 di reclusione.
Rigetta nel resto i ricorsi.

2

Quanto a Bennato Enrico partendo, anche in questo caso, dalla pena base

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2014.

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