Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19197 del 13/07/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19197 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BERGAMINI GIUSEPPE PROSPERO nato il 20/10/1953 a AOSTA

avverso la sentenza del 11/11/2016 del TRIBUNALE di AOSTA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 13/07/2017

Ritenuto che, con sentenza del 11 novembre 2016, il Tribunale di Aosta, a
seguito di giudizio scaturito dall’avvenuta opposizione a decreto penale, ha
dichiarato Bergamini Giuseppe Prospero responsabile, in concorso con altri,
quanto alla imputazione di cui in epigrafe e lo ha, pertanto, condannato alla
pena di giustizia;
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Bergamini,
deducendo, quale primo motivo di ricorso la violazione di legge o comunque la

reato;
che quale secondo motivi di impugnazione il ricorrente ha dedotto il vizio di
motivazione in relazione alla ricorrenza dell’elemento soggettivo del reato a lui
contestato;
che quale terzo motivo di censura il ricorrente ha lamentato l’errore nel quale
sarebbe in corso il Tribunale nell’aumentare la pena inflitta rispetto a quella
prevista in sede di emissione del decreto penale opposto.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto con esso si intende
fornire una diversa prospettazione del fatto attribuito al ricorrente, operazione
questa non realizzabile nelle attuale sede di legittimità;
che il secondo motivo è manifestamente infondato, posto che, tenuto conto
della natura contravvenzionale del reato contestato al prevenuto, lo stesso è
soggetto ed essere punito anche in assenza del dolo da parte dell’agente ma
sussistendo solo la colpa in capo a costui;
che nel caso di specie in ogni caso correttamente il Tribunale ha ritenuto
ravvisabile nell’operato del Bergamini quanto meno il requisito della colpa,
avendo costui omesso, in qualità di direttore dei lavori, di verificare la
avvenuta esposizione della apposita cartellonistica recante gli estremi del
permesso a costruire che legittimava le opere realizzate;
che non è ravvisabile alcun vizio nel fatto che, a seguito di opposizione a
decreto penale, all’avvenuto rigetto della opposizione abbia fatto seguito una
condanna ad una sanzione di importo superiore a quello a suo tempo indicato
nel decreto penale di condanna, essendo evidente che nella materia in
questione non vige alcun principio di divieto di reformatio in peius, posto che
la opposizione a decreto penale non costituisce una forma di impugnazione di
tale atto;

manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza stessa del

che ìl ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in €

PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017
Il Consigliere stensore

e

2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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