Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19197 del 05/02/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19197 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Pomodoro Antonio, nato il 16 dicembre 1971
avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Brescia del 17 luglio 2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Pietro Gaeta, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 05/02/2015

RITENUTO IN FATTO
1. — Con ordinanza dell’Il luglio 2014, l’Corte d’appello di Brescia ha rigettato
la richiesta, avanzata dall’interessato, di restituzione del termine, ai sensi dell’art.
175, comma 2, cod. proc. pen., per proporre impugnazione avverso la sentenza del
Tribunale di Brescia del 3 dicembre 2012. La Corte territoriale basa la sua decisione
sulla considerazione che la sentenza di condanna in questione, pronunciata alla
presenza del difensore di fiducia e al cui dibattimento aveva partecipato

fiducia, senza che fosse stata fornita alcuna giustificazione di tale ritardo.
2.

— Avverso ordinanza l’indagato proposto, tramite difensore, ricorso per

cassazione, con il quale rileva, con unico motivo di doglianza, la manifesta illogicità
della motivazione quanto alla valutazione e alla ricostruzione dei fatti: in particolare,
la Corte d’appello non avrebbe considerato l’interesse palesato dall’imputato rispetto
alla sua vicenda processuale, la sua attivazione per la definizione del risarcimento alla
parte civile e la sua precisa volontà di proporre l’appello; volontà che sarebbe stata
frustrata esclusivamente da un errore professionale del difensore di fiducia, da
qualificarsi come caso fortuito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, perché basato su una censura formulata in modo
non specifico in punto di fatto e manifestamente infondata in punto di diritto. Il
ricorrente non spiega le ragioni per cui la mancata tempestiva impugnazione della
sentenza di primo grado sarebbe da ricondursi ad un caso fortuito e, anzi, la sua
stessa prospettazione esclude espressamente la configurabilità del caso fortuito, si
limita a richiamare un errore professionale del difensore di fiducia, senza nenanche
precisare le ragioni di tale errore. E, in ogni caso, il mancato o inesatto adempimento
da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi
causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore
che legittimano la restituzione in termini, perché grava sull’imputato l’onere di
scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull’esatta osservanza
dell’incarico conferito e grava sul difensore l’onere di svolgere diligentemente il
mandato (sez. 4, 14 marzo 2012, n. 20655, rv. 254072; sez. 4, 9 maggio 2013, n.
31408, rv. 255952; sez. 3, 5 giugno 2013, n. 39437, rv. 257221).
4. – Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte
2

personalmente lo stesso imputato, era stata impugnata fuori termini dal difensore di

abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente
fissata in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2015.

spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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