Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19196 del 13/03/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19196 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MASTRODOMENICO MAURO N. IL 12/08/1953
avverso la sentenza n. 6/2012 TRIBUNALE di VARESE, del
14/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Q;44 ,
che ha concluso per j I,
j

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 13/03/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Varese, Sezione Distaccata di Luino con sentenza del 14
novembre 2012, ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Luino del 1
giugno 2011 che aveva condannato Mastrodomenico Mauro alla pena di euro

processo, per il delitto di lesioni personali in danno di Azzarone Luigi.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
personalmente, lamentandone:
a)

l’inosservanza di norme processuali penali in merito alla ritenuta

ritualità della notificazione del decreto di citazione a giudizio in prime non al
difensore di fiducia domiciliatario nonché alla mancata ammissione della chiesta
prova testimoniale;
b)

una motivazione illogica in merito alla mancata applicazione

dell’esimente della legittima difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
2. Riguardo al primo motivo deve essere rilevato come la nomina del
difensore di fiducia debba essere effettuata con le modalità previste dall’articolo
96 cod.proc.pen., che invece non risultano essere state seguite dal ricorrente.
In particolare l’articolo 96 cod.proc.pen., stabilisce, al comma 2, che la
nomina deve avvenire con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero
consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità che questo Collegio condivide, la
nomina del difensore di fiducia è un atto formale che non ammette equipollenti,
con la conseguente necessità di scrupolosa osservanza delle forme e modalità
previste dalla menzionata disposizione (vedi, di recente, Cass. Sez. III 3 marzo
2010 n. 21391 e Sez. I 19 aprile 2011 n. 35127).
Nel caso di specie la dichiarazione di nomina effettuata dall’interessato
libero in una denuncia querela presso una Stazione dei Carabinieri, che non
potevano certo essere considerati autorità procedente, non può ritenersi
dichiarazione di nomina validamente effettuata perché la nomina del difensore di

1

600,00 di multa, oltre al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese del

fiducia, per produrre effetti, deve essere fatta, come dianzi esposto, con
dichiarazione resa all’autorità procedente, ovvero consegnata alla stessa dal
difensore o trasmessa con raccomandata.
Tutto ciò premesso ne discende, come ulteriore conseguenza, che ogni
asserzione defensionale circa la sussistenza di contrapposti atti di denuncia
querela con l’odierna parte offesa nonché l’invio di un fax dopo la notifica
dell’atto di citazione a giudizio a mani dell’imputato di conferma della difesa

nullità del tutto inesistente.
Sempre in rito, si osserva come il chiaro dettato dell’articolo 468, comma
1 del codice di procedura imponga, a pena d’inammissibilità, il deposito in
cancelleria della lista dei testi.
Appare, pertanto, corretto il ragionamento del Giudice dell’appello il quale
ha ritenuto non ammissibile la lista testi inviata dalla difesa dell’imputato a
mezzo fax.
Inoltre, il ricorrente non si è neppure premurato di specificare la decisività
dell’ammissione della propria lista testimoniale, che sola avrebbe potuto indurre
il Giudice dell’impugnazione, che peraltro ha testualmente affermato la
superfluità dei testi esclusi, a raggiungere diverse conclusioni sulla colpevolezza
dell’imputato dopo l’assunzione dell’istruttoria dibattimentale in prime cure.
3. Quanto al secondo motivo, la validità delle dichiarazioni testimoniali
della parte offesa, corroborate da quelle dei testi e dalla certificazione medica in
atti, non vengono scalfite dalle asserzioni defensionali dell’odierno ricorrente.
Una rilettura delle risultanze probatorie del giudizio di merito non si
concilia con il presente giudizio di legittimità, allorquando la motivazione del
giudicante non si appalesi, come nella specie, manifestamente illogica.
Il Giudice a quo ha, poi, correttamente applicato il risalente insegnamento
per il quale “le lesioni volontarie reciproche tra due contendenti non implicano
necessariamente che uno di essi abbia agito in stato di legittima difesa” (v. Cass.
Sez. V 15 gennaio 1982 n. 4016 ma anche di recente Sez. V 24 giugno 2008 n.
31633) esimente che non ricorre se i contendenti si siano lanciati
contemporaneamente alla reciproca aggressione.
4.

Il ricorso va, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al

pagamento delle spese processuali.
P.T.M.

2

fiduciaria nessun rilievo possono assumere ai fini dell’evidenziazione di una

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2014.

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