Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19194 del 30/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19194 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MONDELLO GIUSEPPE N. IL 30/08/1942
avverso la sentenza n. 10/2008 TRIBUNALE di MESSINA, del
02/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. \A a \ Retk.)\-fv–‘ o
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 30/01/2014

Il ricorso non merita accoglimento.
Nella motivazione della sentenza il tribunale di Messina ha espresso le sue valutazioni in maniera
coerente sul piano logico ,previa un’esauriente analisi delle risultanze processuali compiutamente
riportate e richiamate nel testo della decisione . Questa non può essere ritenuta viziata, sol perché
ha disatteso una valutazione sulla credibilità dei testi che , ad avviso di una delle parti, potrebbe
dar luogo ad una diversa conclusione. Il tribunale ha infatti esposto con precisione e razionalità le
argomentazioni legittimanti il riconoscimento alle dichiarazioni di Zuccarà e Alessandrino di
adeguata forza dimostrativa della pronuncia, da parte del Mondello, delle espressioni
ingiustificatamente offensive , in danno della persona offesa, le cui accuse – di per sé attendibilihanno così ricevuto un’indiscutibile e insindacabile conferma.
La conclusione della sentenza impugnata sulla responsabilità del ricorrente non è meritevole quindi
di alcun giudizio critico in sede di legittimità.
Come è ampiamente noto, il sindacato della S.C. ha un orizzonte circoscritto , dovendo essere
limitato-per espressa volontà del legislatore- a riscontrare l’esistenza di un logico apparato
argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di effettuare una
“rilettura” degli elementi di fatto posti a suo fondamento, la cui valutazione è, in via esclusiva,
riservata al giudice di merito.
Il tribunale ha anche esposto con persuasiva razionalità la non sussistenza dell’esimente della
provocazione , derivante da un mancato pagamento di un debito, da parte del Giannitto : una
vertenza civile in corso non può certo legittimare il creditore a sostituire o a accompagnare i rimedi
previsti dalla legge con lo strumento della diffamazione.

FATTO E DIRITTO
Con sentenza 2.4.2012, il tribunale di Messina ha confermato la sentenza 26.4.2010 del giudice di
pace di Messina, con la quale Mondello Giuseppe era stato condannato , previa concessione delle
attenuanti generiche, alla pena di 400 di multa, al risarcimento del danno, alla rifusione delle
spese in favore della parte civile, per il reato di diffamazione in danno di Di Giorgio Giannitto
Rosario, avendo affermato , alla presenza di Alessandrino Francesco e Zuccarà Salvatore, che questi
era -un pezzo di merda, un fallito, un truffaldino”.
11 difensore del Mondello ha presentato ricorso per i seguenti motivi :
1.vizio di motivazione : il giudice di appello ha ricostruito i fatti in base alle dichiarazioni della
persona offesa – che ha in corso un controversia con il ricorrente, tuttora suo debitore nonché alle dichiarazioni di Alessandrino Francesco ( che è amico del Di Giorgio) e di Zuccarà
Salvatore ( che è titolare della “f.11i Zuccarà srl” nei cui confronti il Mondello ha fatto istanza di
estensione del fallimento, già dichiarato nei confronti di una società del medesimo gruppo). 11
giudice non ha quindi tenuto conto della carenza di credibilità dei testi di accusa. Ulteriore elemento
dimostrativo in tal senso deriva dalla circostanza che il teste Amato, escusso in secondo grado, ha
affermato che l’incontro Mondello-Alessandrino-Zuccarà avvenne 1’1.8.2006 e non il 10.8.2006,
come sostenuto da questi ultimi;
2. violazione di legge in riferimento agli artt. 595 e 599 c.p. : non sussiste il dolo , in quanto
l’imputato con quelle espressioni non intendeva offendere , ma voleva solo giustificare la volontà
di non accettare gli assegni con firma di girata del querelante. Queste espressioni costituivano una
reazione al fatto ingiusto del Giannitto , inadempiente di alcune obbligazioni pecuniarie; pertanto
sussiste l’esimente della provocazione.

11 ricorso va quindi dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Il presidente
Alfredo Maria Lombardi

i

/477,

Roma, 30.1. 2014
11 consigli e estensore
Antonio Jr. evi re

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