Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19193 del 13/07/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19193 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TRIONFI HONORATI GIULIA nato il 22/02/1975 a JESI

avverso la sentenza del 28/09/2016 del TRIBUNALE di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 13/07/2017

Ritenuto che, con sentenza del 28 settembre 2016, il Tribunale di Ancona ha
dichiarato Trionfi Honorati Giulia responsabile quanto alla imputazione di cui al
capo A) della rubrica in epigrafe mentre la ha mandata assolta quanto al capo
B) per la ritenuta insussistenza del fatto, e la ha, pertanto, condannata alla
pena di euro 2.000,00 di ammenda;
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la prevenuta
deducendo, sotto il profilo della violazione di legge, la illegittimità della

industriale alle acque di scarico dei caseifici;
che con memoria depositata in data 27 giugno 2017 la ricorrente ha chiesto
che il ricorso fosse restituito al Presidente della Corte per la sua ordinanza
fissazione.

Considerato che il ricorso è inammissibile;
che i motivi di impugnazione dedotti dal ricorrente, oltre che generici, sono
comunque manifestamente infondati;
che diversamente da quanto sostenuto nel ricorso questa Corte ha già avuto
occasione di precisare che il siero residuato dall’attività di lavorazione del latte
operata in un caseificio costituisce un rifiuto a condizione che il produttore
abbia deciso di disfarsi dello stesso, (circostanza questa ricorrente nel caso di
specie come si desume dal fatto che lo stesso era riversato, attraverso una
tubazione, in un fosso pubblico) concorrendo in tale caso entrambi i requisiti,
oggettivi e soggettivi, qualificanti un bene quale rifiuto (Corte di cassazione,
Sezione III penale, 12 maggio 2006, n. 16304; idem Sezione III penale, 2
agosto 2004, n. 33205);
che, pertanto, è manifestamente infondato il presupposto interpretativo su cui
si fonda la censura della ricorrente;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI

sentenza impugnata in relazione alla attribuzione della qualifica di rifiuto

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017
il Pre dente

Il Consiglie/re e tensore

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