Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19192 del 30/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19192 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IOVINO ROBERTO N. IL 17/10/1979
avverso la sentenza n. 2348/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 08/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V Zt –G,
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che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 30/01/2014

Roma, 30.1. 2014

FATTO E DIRITTO
Con sentenza 8.3.2013, la corte di appello di Palermo ,in riforma della sentenza 20.12.2010 del
tribunale di Trapani, impugnata dal pubblico ministero ,ha ritenuto Iovino Roberto colpevole del
reato di furto ex artt. 624 bis co. 1 e 3, 625 n. 2 c.p. e , riconosciute le attenuanti generiche
equivalenti alle aggravanti, lo ha condannato alla pena di 2 anni di reclusione e € 400 di multa. Le
indagini preliminari, inizialmente svolte nei confronti di ignoti, si erano concluse con il rinvio a
giudizio dello Iovino, in quanto , con relazione tecnica del 15.5.2009 (oltre il termine di proroga
delle indagini, fissato all’ 8.1.09), era risultato che le tracce ematiche, rinvenute sul luogo del
commesso reato e le tracce di saliva ,presenti su tre mozziconi di sigaretta e su un bicchiere di carta
utilizzati dall’imputato,presentavano perfetta sovrapponibilità di genotipo . Il tribunale, preso atto
del superamento del termine di proroga delle indagini e della conseguente inutilizzabilità, ex art.
407 co. 3 cpp del loro risultato , aveva assolto lo Iovino ,per assenza di sostegno probatorio per
l’affermazione della sua responsabilità.
L’imputato ha presentato ricorso per l’unico motivo della violazione di legge in riferimento all’art.
407 co. 3 c.p.p.: gli accertamenti di polizia giudiziaria, in base ai quali è stato individuato nel
ricorrente l’autore del furto ,sono stati effettuati oltre il termine di proroga delle indagini preliminari
e non sono quindi utilizzabili, come è stato correttamente sostenuto dal primo giudice.
Il ricorso non merita accoglimento, in quanto , senza alcun convincente argomento , si pone in
contrasto con il consolidato e razionale orientamento interpretativo(sez. 2 n. 48104 del 13.11.08 rv
243031), secondo cui la previsione normativa della sanzione processuale di inutilizzabilità degli atti
di indagine compiuti oltre il termine di durata, anche se prorogato, non trova applicazione nei
procedimenti Contro ignoti, in quanto la utilizzazione dei risultati delle indagini medesime non viola
alcun diritto essenziale tale da portare alla inutilizzabilità, proprio perché manca un soggetto
indagato,portatore di uno specifico interesse alla sollecita chiusura dell’attività d’indagine e perché il
compimento di atti di investigazione dopo la scadenza del termine che, come nel caso di specie,
consentono l’identificazione del!’ autore del reato, realizzano proprio lo scopo voluto dal legislatore
con la modifica dell’art. 415 c.p.p.,introdotta con L.479/1999, e cioè la tutela effettiva
dell’obbligatorietà dell’azione penale.
In assenza di altri motivi di critica nei confronti di quanto deciso dalla corte territoriale, la
sentenza va confermata.
Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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