Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19192 del 13/07/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19192 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
REITANO MICHELANGELO nato il 14/12/1948 a PATERNO’

avverso la sentenza del 23/09/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 13/07/2017

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Ritenuto che, con sentenza del “f5 – dfcembre’ 2016, la Corte di appello di
Catania ha confermato la sentenza con la quale il precedente 11 dicembre
2012 il Tribunale di Catania aveva dichiarato Reitano Michelangelo
responsabile quanto alla imputazione di cui in epigrafe e lo aveva, pertanto,
condannato, ritenuta la continuazione fra i reati contestati, alla pena di mesi 3
di arresto ed euro 9.000,00 di ammenda;
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Reitano

sentenza impugnata in relazione alla attribuzione del fatto contestato al
prevenuto nonché in relazione alla quantificazione della pena ed alla mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che i motivi di impugnazione dedotti dal ricorrente, oltre che generici, sono
comunque manifestamente infondati;
che i giudici del merito hanno attribuito a carico del Reitano la realizzazione
delle opere edilizie abusive sulla base del plausibile dato obbiettivo che questi,
titolare del terreno ove le opere insistono e presente sul luogo al momento
dell’intervento dei verbalizzanti, non è stato in grado di indicare altre persone
che, essendo nelle disponibilità del terreno in questione, avrebbero potuto
realizzare i lavori in sua vece;
che in relazione alla entità della sanzione essa è stata ampiamente contenuta
entro i limiti del medio edittale, di tal che la sua determinazione non
necessitava di un particolare onere motivazionale mentre per ciò che attiene
alla mancata concessione delle attenuanti generiche la Corte territoriale, in ciò
non smentita dal ricorrente, ha giustificato siffatta statuizione sulla base delle
mancanza di elementi positivi che ne avrebbero potuto giustificare il
riconoscimento;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

deducendo, sotto il profilo della mancanza di motivazione, la illegittimità della

PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017
il Presidente

Il Consigliere estensore

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