Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19191 del 30/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19191 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA-ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ABATE PASQUALE N. IL 17/02/1972
ABATE NICOLA N. IL 23/05/1976
MAZZEI ROSAMARIA N. IL 07/08/1949
avverso la sentenza n. 1910/2010 CORTE APPELLO di SALERNO, del
25/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 30/01/2014

I motivi del ricorso sono manifestamente infondati.
La sentenza della corte di appello ha dato adeguata motivazione al rigetto del gravame, attraverso
precise e razionali argomentazioni , fondate sulle non contestate dichiarazioni del curatore e sulla
documentazione acquisita, argomentazioni che sono state così scandite:
in merito alla disciplina legislativa , ha ritenuto —conformemente a un consolidato orientamento
interpretativo ,fissato con decisione del 28 febbraio 2008 n. 16601 delle Sezioni Unite Penali – che
la disciplina, introdotta con il decreto legislativo n. 5 del 9.1.2006, non è applicabile ai fatti
commessi prima della sua entrata in vigore e oggetto dei procedimenti in corso, anche se in base
alla nuova normativa l’imprenditore non possa più essere dichiarato fallito. In detta sentenza si
rileva che il giudice penale non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento , in relazione
al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell’impresa e in relazione ai presupposti
soggettivi inerenti alle condizioni previste dall’art. 1 della legge fallimentare per la fallibilità
dell’imprenditore, sicché le modifiche legislative apportate all’art. 1 della legge fallimentare non
esercitano influenza ai sensi dell’art. 2 cod. pen. sui procedimenti penali in corso (conf. . sez. 5 n.
40324 del 21.9.2011);
in merito al mancato reperimento della merce e del corrispettivo in denaro ,ricavato dalla sua
vendita -in nero, ammessa dall’Abate Pasquale correttamente la corte di merito lo ha considerato
incontestabile elemento dimostrativo della consumazione del delitto di bancarotta per distrazione;
in merito alla sussistenza dell’elemento psicologico di tale reato , il giudice di appello l’ha
identificato nella coscienza e volontà dell’azione distrattiva suindicata , compiuta
incontestabilmente con la consapevolezza del depauperamento o della possibilità di
depauperamento patrimoniale della società in danno dei creditori;
in merito alla bancarotta documentale (riconosciuta dallo stesso imputato Abate Pasquale) , ha
messo in evidenza 1′ intrinseca consapevolezza dell’amministratore di fatto di impiegare ,per un
ampio arco di tempo, modalità di tenuta delle scritture contabili inidonee a ricostruire la reale
situazione economica dell’impresa;

FATTO E DIRITTO
Con sentenza 25.9.2012 la corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza 17.9.09 del
tribunale di Sala Consilina, con la quale Abate Nicola e Mazzei Rosamaria, in qualità di soci
illimitatamente responsabili della “Galleria della Sposa” di Abate Nicola & C. snc,dichiarata fallita
il 17.2.06, erano stati condannati ,previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di due
anni di reclusione, perché ritenuti colpevoli del reato di bancarotta per distrazione; con la
medesima sentenza Abate Pasquale , in qualità di amministratore di fatto della suddetta società( a
cui era stata esteso il fallimento ,a seguito di ricorso della curatela del 9.5.07 ), era stato
condannato , previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti, alla pena di 2 anni e sei mesi
di reclusione, per i reati ,uniti dal vincolo della continuazione di bancarotta documentale e
bancarotta per distrazione ; gli imputati sono stati condannati alle conseguenti pene accessorie.
Il difensore ha presentato ricorso per i seguenti motivi :
1.vizio di motivazione : il giudice di appello si è limitato a richiamare la motivazione del giudice di
primo grado senza tener conto dei motivi dell’impugnazione. La sentenza del tribunale è viziata da
un ‘erronea ed illogica valutazione del quadro testimoniale. Inoltre la sentenza di fallimento è stata
pronunciata il 17.2.06 , mentre la normativa introdotta con il d.lvo n. 5/2006 — in base alla quale il
fallimento stesso non sarebbe stato dichiarato -è entrato in vigore alcuni giorni dopo. Non è stato
tenuto conto dell’assenza dell’elemento psicologico del delitto di bancarotta per distrazione,
derivante dall’assenza di qualsiasi distrazione.
In ogni caso un’eventuale condotta illecita dell’Abate Pasquale va qualificata con bancarotta
semplice ,punita a titolo di colpa.

▪ in merito alla richiesta di qualificazione della condotta del ricorrente a norma dell’art. 217 L.
• Fall.,la sentenza ha ribadito l’inconfigurabilità di una mera negligenza , emergente dalla durata
della irregolare gestione dell’impresa e dalla irregolare tenuta della documentazione contabile.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Roma, 30.1. 2014

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