Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19191 del 13/07/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19191 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GALLIONE MILENA ROBERTA nato il 28/06/1972 a ACQUI TERME
avverso la sentenza del 25/10/2016 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;
Data Udienza: 13/07/2017
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Ritenuto che, con sentenza del 25 ottobre 2016, il Tribunale di fir’èrì -2-él ha
dichiarato Gallione Milena Roberta responsabile quanto alla imputazione di cui
in epigrafe e la ha, pertanto, condannata, ritenuta la continuazione fra i reati
contestati, alla pena di euro 350 di ammenda;
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la Gallione
deducendo, sotto il profilo della violazione di legge e della manifesta illogicità
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo di impugnazione dedotto dalla ricorrente, oltre che generico,
attiene a censure volte ad una diversa ricostruzione del fatto di cui al capo di
imputazione che, ove, come nel caso che interessa, sia stata operata in
termini immuni da evidenti vizi logici o giuridici, non è suscettibile di essere
censurata in sede di legittimità;
che del tutto irrilevanti sono, sotto il profilo della violazione dei legge, le
deduzioni in ordine alla non diuturnità delle immissioni sonore cagionato dalla
ricorrente, posto che il reato a lei attribuito sub a) della rubrica alla medesima
contestata non è un reato abituale;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto
della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché
rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la
parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso
consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente
al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente
fissata in € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017
Il Consigliere stensore
il Pres ente
della motivazione, la illegittimità della sentenza impugnata.