Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19190 del 30/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19190 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RUBAGOTTI GIORGIO N. IL 28/10/1955
avverso la sentenza n. 7/2010 TRIBUNALE di AVEZZANO, del
20/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. \I ‘N o
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che ha conclusoper j\ t):3, ouLetdeu

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv. 9e e,;- 2\0A, o iik5’

Data Udienza: 30/01/2014

FATTO E DIRITTO
Con sentenza 20.7.2012, il tribunale di Avezzano ha confermato la sentenza 2.10.09 del giudice di
pace di Avezzano, con la quale Rubagotti Giorgio —dipendente della società “Corani & Partners
spa”, produttrice di articoli per l’acconciatura dei capelli- era stato condannato alla pena di € 600 di
multa e al risarcimento dei danni per il reato di diffamazione continuata in danno di Palma Silvio,
agente di commercio dei prodotti del tipo suindicato.
Il difensore del Rubagotti ha presentato ricorso per i seguenti motivi :
1. vizio di motivazione, per carente ricostruzione dei fatti , basata su errata valutazione delle
testimonianze della signora Tollis ,titolare di un esercizio di parrucchiera-che non ha riferito
di aver percepito tutte le parole offensive in danno del Palma, attribuite al ricorrente – e di
Bondi, titolare di altro esercizio di parrucchiere, la cui credibilità non è stata vagliata alla
luce del contenzioso in corso con l’impresa rappresentata dal Rubagotti.
2. vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento agli artt. 595 e 596 c.p. : le
espressioni “Palma Silvio è un poco di buono, è inaffidabile….lui vende i prodotti in nero”
sono giustificate dalla verità del fatto ,in quanto è risultato che la Tollis ha acquistato articoli
della società , senza che ciò risulti dalla documentazione dell’impresa produttrice;tale
documentazione attesta invece l’assenza di acquisti e di rendiconti da parte dell’agente di
commercio Palma. Pertanto il Rubagotti aveva tutti gli elementi per ritenere che il Palma
acquisisse e vendesse i prodotti in maniera illecita . Va inoltre considerato che le
affermazioni attribuite al ricorrente sono state pronunciate e hanno avuto diffusione in un
ristretto ambito socio-commerciale e quindi non hanno efficacia lesiva della reputazione del
Palma.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La motivazione della sentenza del tribunale di Avezzano ha espresso le sue valutazioni in
maniera coerente sul piano logico ,previa un’esauriente analisi delle risultanze processuali. Non può
essere ritenuta viziata, sol perché in essa il giudice ha disatteso una valutazione negativa sulla
credibilità di uno dei testi (Bondi) e ha effettuato una ricostruzione delle dichiarazioni rese da
un’altre teste (Tollis) che , ad avviso del ricorrente , potrebbero dar luogo ad una diversa decisione.
Il tribunale ha infatti esposto con precisione e razionalità le argomentazioni legittimanti il
riconoscimento alle dichiarazioni dei testi suddetti di adeguata forza dimostrativa dell’avvenuta
pronuncia, da parte del Rubagotti, delle espressioni ingiustificatamente offensive , in danno del
Palma. La conclusione della sentenza impugnata non è soggetta quindi ad alcun giudizio critico in
sede di legittimità
Come è ampiamente noto, il sindacato della S.C. ha un orizzonte circoscritto , dovendo essere
limitato-per espressa volontà del legislatore- a riscontrare l’esistenza di un logico apparato
argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di effettuare una
“rilettura” degli elementi di fatto posti a suo fondamento, la cui valutazione è, in via esclusiva,
riservata al giudice di merito.
Quanto all’invocata esimente della verità concernente la notizia e la valutazione negativa, aventi ad
oggetto le illecite modalità di acquisto e vendita, da parte del Palma, dei prodotti della società in
nome e per conto della quale il Rubagotti lavorava, trattasi di mera ripetizione di un argomento la
cui infondatezza è già stata esposta in maniera insindacabilmente corretta dal giudice di appello. Il
giudice di appello ha già messo in evidenza l’assoluta mancanza,nel caso di specie, dei presupposti
di fatto e di diritto per l’esame e per il riconoscimento dell’esimente ex art. 596 c.p. e comunque ha
messo in evidenza la mancata prospettazione ,da parte dell’imputato ,di prova certa e completa,
sulla sussistenza di un illecito metodo di commercio all’ingrosso e al minuto di articoli prodotti
dalla – Carani & Parteners”,attribuibile al Palma. Il giudice di appello ha anche escluso- in base ad
insindacabile valutazione delle risultanze processuali- che il Rubagotti avesse alcun elemento per
ritenere vero quanto asserito sulla slealtà commerciale del Palma. Correttamente è stata quindi
negata tale esimente, in conformità al consolidato orientamento interpretativo secondo cui la prova

Roma

liberatoria, come prevista dall’art. 596 cod. pen., essendo una causa di esclusione della pena, è
operante ove sia piena e completa, sicché la sua insufficienza non è mai suscettiva di condurre ad
una qualsivoglia pronuncia di assoluzione( sez. 5 n. 12807 del 22.3.1989,rv182129; conf. Sez. 5
,n.11018 del 30.6.1999, rv.214869 ) .
Quanto infine alla ristrettezza dell’ambito sociale in cui si è diffusa la serie di affermazioni
diffamatorie , l’asserita loro inidoneità a ledere la reputazione del Palma che ne è stata bersaglio è
del tutto contrastante, sul piano formale e sul piano razionale, con la incontestabile volontà del
legislatore di tutelare il diritto di ciascun cittadino di vivere e di lavorare in un contesto umano e
sociale , in cui — a prescindere dal numero dei suoi componenti – gli sia riconosciuto il dovuto
credito sul piano etico e professionale.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

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