Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1919 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1919 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PISANELLI SERGIO MARCELO N. IL 02/12/1959
avverso la sentenza n. 18856/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di NAPOLI, del 09/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 29/11/2012

OSSERVA

Pisanelli Sergio ricorre per cassazione awerso la sentenza emessa, ex art 444 cpp,
dal Tribunale di Napoli in data 9-5-11, per il reato di cui all’ad 337 cp , commesso
in Napoli il 12-8-10.

disposto degli artt 581 lett c) e 591 lett c) cpp.

Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 , determinata in
considerazione della natura del provvedimento impugnato , in favore della Cassa
delle ammende

PQM
La Corte

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle
ammende

Così deciso in Roma, il 29-11-12.

Il ricorso è inammissibile, in quanto privo dei motivi, in violazione del combinato

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