Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19189 del 04/04/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19189 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro
nel procedimento nei confronti di
Aiello Francesco, nato a Castrovillari il 24/11/1962
avverso l’ordinanza del 20/6/2017 del Tribunale di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia
Di Nardo, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;
udito per l’indagato l’avv. Renato Borzone, in sostituzione dell’avv. Ilaria
Vitagliano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 20 giugno 2017 il Tribunale di Catanzaro, in
accoglimento della richiesta di riesame presentata da Francesco Aiello, nei
confronti della ordinanza del 25 maggio 2017 del Giudice per le indagini
preliminari del medesimo Tribunale, con cui era stata disposta nei suoi confronti
la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai reati di cui agli artt.
416, commi 1, 2 e 5, cod. pen., 40, commi 1, lett. c), e 4, d.lgs. 504/95, e 483
cod. pen. (capo A della rubrica provvisoria), e 40, commi 1, lett. c), e 4, d.lgs.
504/95 e 483 cod. pen. (capo B della rubrica provvisoria), ha annullato

Data Udienza: 04/04/2018

l’ordinanza impugnata relativamente al reato di cui al capo A e ha sostituito la
misura cautelare della custodia in carcere, in relazione al reato di cui al capo B,
con quella degli arresti domiciliari.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, lamentando violazione dell’art.
40 d.lgs. 504/95 e vizio della motivazione.
Ha prospettato l’erroneità della ricostruzione del Tribunale, secondo cui il

la conseguente illegittimità delle intercettazioni telefoniche disposte e fondanti il
quadro indiziario, in quanto sarebbe errata la tesi difensiva, accolta dal
Tribunale, secondo cui i reati di contrabbando di cui all’art. 266, comma 1, lett.
e), cod. proc. pen., che consentono l’intercettazione di conversazioni, sono solo
quelli contemplati dal d.P.R. n. 43 del 1973. Tra i reati di contrabbando
dovrebbe, invece, ritenersi compreso anche quello di cui all’art. 40 d.lgs. 504/95,
perché consiste nella sottrazione di gasolio (rientrante nella categoria dei
prodotti energetici) all’accertamento e al pagamento della accisa, analogamente
alla ipotesi delittuosa di cui all’art. 43 del medesimo d.lgs. 504/95, mediante la
quale è sanzionata la sottrazione di alcol all’accertamento e al pagamento della
accisa, che costituisce pacificamente fattispecie speciale di contrabbando. La
fattispecie di cui all’art. 40 citato dovrebbe, dunque, intendersi come
contrabbando di carburante, nel quale la persona offesa è lo Stato, in quanto vi è
evasione di imposta, analogamente a quanto avviene nei reati di contrabbando
di cui al d.P.R. n. 43 del 1973; in tali reati è sanzionata la sottrazione di merci ai
diritti di confine e, analogamente, il d.lgs. 504/95, dopo la riforma compiuta dal
d.lgs. 48/2010, che, all’art. 1, comma 2, lett. a), ha definito l’accisa come
imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo di prodotti energetici,
dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell’energia elettrica e dei tabacchi
lavorati, diversa dalle altre imposizioni indirette previste dal titolo III del testo
unico (sostituendo l’originaria definizione di imposizione indiretta sulla
produzione e sui consumi con la denominazione di imposta di fabbricazione o di
consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo), sanzionerebbe
la sottrazione di tali prodotti alla imposizione di fabbricazione o di consumo.
Ha dunque affermato la piena assimilabilità tra i tributi di confine e l’imposta
di fabbricazione, con la conseguente qualificabilità come contrabbando delle
condotte di sottrazione degli oli minerali alla imposta di fabbricazione, in quanto
le accise dovrebbero essere comprese in quelli che l’art 34 del. T.U.L.D. definisce
diritti doganali e, in particolare, diritti di confine.
Ha, inoltre, evidenziato che, pur in assenza di una formale iscrizione nel
registro delle notizie di reato del delitto di cui all’art. 416 cod. pen., sin dall’inizio

reato di cui all’art. 40 d.lgs. 504/95 non rientra tra i delitti di contrabbando, con

delle indagini era stata ipotizzata l’esistenza di una associazione criminale, che
consentiva l’autorizzazione delle intercettazioni telefoniche e che avrebbe potuto
essere rilevata dal giudice per le indagini preliminari sulla base della descrizione
dei fatti addebitati agli indagati. La diversa qualificazione dei fatti non avrebbe,
poi, impedito di utilizzare le intercettazioni delle conversazioni autorizzate dal
giudice per le indagini preliminari.
Ha, inoltre, prospettato l’illogicità della motivazione nella parte in cui aveva
escluso la sufficienza degli altri elementi di prova acquisiti, costituiti dai sequestri

14/3/2016 e il 1/9/2016, e dagli esiti della attività di indagine svolta dalla polizia
giudiziaria, a consentire di ravvisare un sufficiente quadro indiziario in relazione
al reato di cui all’art. 416 cod. pen. nei confronti dell’Aiello pur in assenza degli
esiti delle suddette intercettazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Questa Corte ha già affermato che l’autorizzazione alle intercettazioni ai
sensi dell’art. 266 cod. proc. pen. è consentita per il reato di contrabbando, nel
quale deve comprendersi anche quello previsto dal d.lgs. n. 504 del 1995, art.
43, in quanto consistente nella sottrazione di alcol all’accertamento ed al
pagamento dell’accisa.
Si è osservato, da una parte, che il tratto caratteristico del contrabbando come si desume dai d.P.R. n. 43 del 1973, art. 292 – è la sottrazione di merci al
pagamento dei diritti di confine dovuti; dall’altra, che per accisa si intende
“l’imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi prevista con la
denominazione di imposta di fabbricazione o di consumo e corrispondente
sovrimposta di confine o di consumo” (d.lgs. n. 504 del 1995, art. 1, comma 2,
lett. b) e che non sono rilevanti sul punto le modificazioni di tale disposizione
introdotte dal d.lgs. 29 marzo 2010, n. 48, art. 1, comma 1, lett. a) – a seguito
delle quali l’accisa continua ad essere definita come “imposizione indiretta sulla
produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell’alcole etilico e delle
bevande alcoliche”-, considerato, da un lato, che il predetto articolo, anche a
seguito delle introdotte modifiche, individua analiticamente le ipotesi dell’imposta
dovuta all’importazione e, dall’altro, che il d.lgs. n. 504 del 1995, art. 43,
comma 4, continua a disporre che “L’alcole ed i prodotti alcolici detenuti in
condizioni diverse da quelle prescritte si considerano di contrabbando e si applica
la pena…” e che in materia di confisca si applicano, ai sensi dell’art. 44, le
disposizioni legislative vigenti in materia doganale (Sez. 3, n. 38024 del

3

di prodotti petroliferi eseguiti il 30/12/2015, il 25/2/2016, il 8/3/2016, il

20/06/2013, Rv. 257684; Sez. 3, n. 38430 del 9/07/2008, Rv.241274, non
massimata sul punto).
Tale principio, condiviso dal Collegio, trova applicazione, per identità di ratio,
anche nel caso in esame, nel quale le intercettazioni sono state autorizzate in
relazione al reato di cui 40 d. Igs. n. 504/1995, consistente anch’esso nella
sottrazione di prodotti (oli minerali, soggetti ad accisa ed indicati nell’art. 21 del
predetto decreto) all’accertamento o al pagamento dell’accisa.
In tale disposizione il legislatore ha riunito tutte le condotte illecite aventi ad

9, 10, 11, 12 e 14 dl. n. 271/1957; art. 20 legge 31 dicembre 1962 n. 1852;
art. 6 d.I n. 46/1976; artt. 22 e 23 r.d.l. n. 334/1939), inserendole nel più ampio
contesto del Testo Unico adottato con il d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 che ha
riprodotto le principali fattispecie costituenti il sistema sanzionatorio in materia di
imposte sulla produzione e sui consumi degli alcoli e degli oli minerali.
La disposizione punisce, quindi, una serie di condotte, tutte accomunate dalla
finalità di sottrarre il prodotto all’accertamento o al pagamento dell’accisa sugli
oli minerali, e precisamente, secondo quanto si legga al primo comma, la
condotta di “chiunque”: a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti
energetici; b) sottrae, con qualsiasi mezzo, i prodotti energetici, compreso il gas
naturale, all’accertamento o al pagamento dell’accisa; c) destina ad usi soggetti
a imposta o a maggior imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono
prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;
e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l’impiego in usi
soggetti a maggiore imposta; f) detiene prodotti energetici denaturati in
condizioni diverse da quelle prescritte per l’ammissione al trattamento
agevolato; g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da
miscelazioni non autorizzate. Si tratta di meccanismi fraudolenti, utilizzati per
evadere l’accisa ed immettere, su un mercato parallelo a quello legale, quantità
di prodotto petrolifero.
La nozione di contrabbando, nell’ordinamento interno, è sempre stata
orientata ad indicare l’offesa diretta contro gii interessi finanziari dello Stato e
degli enti pubblici minori: cioè, il delitto fiscale che si compie in evasione dei dazi
e delle imposte di produzione e di consumo. Essa, quindi, attiene sia a forme di
evasione (attraverso la violazione delle leggi finanziarie impositive di dazi sulle
merci estere, nonché dei divieti di entrata e di uscita delle stesse nel e dal
territorio nazionale ), che accedono al contrabbando doganale estero; sia a
forme di evasione di altri tributi previsti da leggi finanziarie non doganali, come
le imposte di fabbricazione, i monopoli fiscali, le imposte comunali di consumo,

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oggetto gli oli minerali, in precedenza contenuti in numerosi testi di legge (artt.

che si sostanziano in condotte fraudolente relative ai dazi interni di consumo
nonché ai monopoli di Stato, il cosiddetto contrabbando interno.
Giova anche ricordare che questa Suprema Corte aveva già chiarito, sia pure
a fini diversi, che la sottrazione al pagamento della imposta di fabbricazione sugli
oli minerali costituiva contrabbando interno (cfr Sez. 6, n. 10414 del
12/12/1989, dep. 17/07/1990, Rv.184942, con riferimento ad analoga
disposizione della pregressa normativa di cui al r.d.l. 28.2.1939 n. 334, art. 23).
Va, quindi, riaffermato il principio, già stabilito da questa stessa Terza

ammissibile, ai sensi dell’art. 266 lett. e), cod. proc. pen., l’autorizzazione alle
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni per il reato previsto dall’art. 40
del D.Lgs. n. 504 del 1955, in quanto lo stesso, consistendo nella sottrazione di
prodotti energetici all’accertamento e al pagamento dell’accisa, deve ritenersi
compreso nei delitti di contrabbando”.

3. Rimanendo così assorbita ogni ulteriore doglianza, l’ordinanza impugnata
va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro, che dovrà procedere a
nuovo esame tenendo conto del principio di diritto richiamato.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Catanzaro, Sezione
riesame.
Così deciso il 4/4/2018

sezione nella sentenza n. 2418 del 2018, non ancora massimata, secondo cui ” è

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