Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19186 del 30/04/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19186 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Firenze, nei confronti di:
Chen Cheng Jun, nato in Cina il 21.5.1972;
Zhou Janjie, nato in Cina il 16.2.1967;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Firenze, in data 7.8.2012.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Antonio Gialanella, il quale
ha concluso chiedendo che l’ordinanza impugnata sia annullata con rinvio.

Ritenuto in fatto

Con decreto del 14.6.2012, il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Firenze dispose il sequestro preventivo di denaro e di beni mobili ed
immobili (finalizzato alla confisca ai sensi dell’art. 12 sexies D.L. 306/1991) di
pertinenza di vari soggetti, fra i quali Chen Cheng Jun e Zhou Janjie, indagati per

Data Udienza: 30/04/2014

i reati di cui agli artt. 12 quinquies D.L. 306/1992, 646 cod. pen. ed altri reati in
materia tributaria, aggravati ai sensi dell’art. 7 legge n. 203/1991.
Avverso tale provvedimento i predetti ed altri indagati proposero istanza di
riesame, ed il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 7.8.2012, annullò il
provvedimento impugnato nei confronti dei predetti e di altri.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Firenze deducendo che il Tribunale avrebbe annullato il provvedimento del G.I.P.
sull’assunto che non vi era specifico riferimento ai ricorrenti per quanto riguarda

il concreto ruolo svolto nel flusso di denaro illecito, mentre invece tali indicazioni
sarebbero state presenti, in quanto contenute nel richiamo di una nota della
Guardia di Finanza.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.
In tema di riesame delle misure cautelari reali, costituisce di violazione di
legge legittimante il ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma primo,
cod. proc. pen. sia l’omissione totale della motivazione sia la motivazione fittizia
o contraddittoria, che si configurano, la prima, allorché il giudice utilizzi
espressioni di stile o stereotipate e, la seconda, quando si riscontri un
argomentare fondato sulla contrapposizione di argomentazioni decisive di segno
opposto, con esclusione della motivazione insufficiente e non puntuale (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 6821 del 31/01/2012 dep. 21/02/2012 Rv. 252430).
Nella nozione di violazione di legge per mancanza di motivazione vanno
ricondotti anche tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti priva dei
requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, al punto da risultare
meramente apparente.
Nel caso di specie il Tribunale si è limitato a richiamare una sua precedente
ordinanza (n. 166 del 31.7.2012) relativa ad impugnazioni di altri destinatari del
medesimo decreto di sequestro preventivo oggetto del presente procedimento
cautelare e ad affermare che dal provvedimento impugnato non risultavano
elementi specifici relativi alle posizioni dei ricorrenti.
In tal modo però la motivazione non è correlata al decreto di sequestro
preventivo che, invece, come evidenziato nel ricorso, richiamava, anche con
indicazione delle singole pagine, la nota di polizia giudiziaria (n. 137822/12 del
3.4.2012), in cui erano specificati gli elementi relativi a ciascun ricorrente, del
tutto ignorati dal Tribunale.
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al
Tribunale di Firenze per nuovo esame.
2

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo
esame.

Così deliberato il 30.4.2014.

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